Cassazione Penale, Sentenza n. 45847/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione, dal marzo 2016 all'attualità, al clan Parisi-Palermiti di Japigia (Bari). L'unico motivo dedotto è la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) e la tesi difensiva che la mera affiliazione sarebbe irrilevante ai sensi della sentenza 36958/2021 delle Sezioni Unite (Modaffari). In particolare la difesa sostiene che a Lampugnani sia contestata solo una mera affiliazione e attività di spaccio autonoma, senza prove di partecipazione a delitti 'fine'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza della valutazione dell'ordinanza impugnata: le dichiarazioni dei collaboratori sono risultate convergenti e autonome, riscontrate da elementi oggettivi (rinvenimento di armi riconducibili al ricorrente, intercettazioni, controlli ripetuti nel 2023, e riferimenti al furto dell'auto usata per l'omicidio De Santis). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'affiliazione mafiosa deve avere carattere di serietà ed effettività ma non richiede la prova di partecipazione a specifici reati 'fine' in sede di valutazione della gravità indiziaria. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4
La difesa invocava la tutela prevista da tali commi per la valutazione delle dichiarazioni rese da coindagati/collaboratori; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza abbia valutato le dichiarazioni in modo non manifestamente illogico, motivando l'assenza di pregiudizio per difesa e l'aderenza cronologica e fattuale delle dichiarazioni.
art. 101 Cost.
Richiamato per respingere la 'concezione causale' della partecipazione mafiosa: il giudice è vincolato alla legge e non può trasformare la fattispecie in reato di evento; tuttavia l'affiliazione rilevante ai fini penali deve essere seria ed effettiva.
Sentenza Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
La Corte ha spiegato che la citata pronuncia non ha introdotto una regola che renda irrilevante l'affiliazione, ma ha richiesto che l'affiliazione abbia carattere di serietà ed effettività; non impone la prova di una partecipazione a reati 'fine' in sede cautelare.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre, ex equità, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando sussistano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono valutabili in sede cautelare se risultano autonome, convergenti e riscontrate da elementi oggettivi; discrepanze non annullano automaticamente il valore indiziario se logicamente spiegate.
- Per la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso l'affiliazione deve essere seria ed effettiva; non è indispensabile dimostrare la partecipazione a specifici reati 'fine' per adottare misure cautelari, purché sussista una qualificata probabilità della partecipazione e riscontri probatori.
- La gravità indiziaria è un giudizio di probabilità qualificata basato sulla valutazione complessiva e unitaria delle emergenze investigative (dichiarazioni, riscontri materiali, intercettazioni, attività di controllo).
- Ricorsi generici o privi di deduzioni specifiche sulla motivazione sono vulnerabili all'inammissibilità; la cassazione richiede contestazioni concrete e puntuali delle doglianze di diritto e di motivazione.
- La citazione di precedenti giurisprudenziali deve essere correttamente interpretata: una sentenza delle Sezioni Unite che richiama la serietà dell'affiliazione non esclude a priori l'uso di dichiarazioni collaboratori o la valutazione cautelare basata su prove indiziarie convergenti.
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