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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45923/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani del 12/04/2023 che, in sede di rinvio conseguente ad annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, ha confermato il sequestro preventivo di beni immobili e mobili registrati disposto dal GIP il 12/09/2022. L'indagato è accusato, quale legale rappresentante della S.r.l. Confezioni Di Chio, del reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. La Corte di cassazione aveva precedentemente annullato la precedente ordinanza del Tribunale limitatamente ai beni immobili e mobili registrati per carenza di motivazione sul periculum in mora. In sede di rinvio il Tribunale ha riaffermato il sequestro sulla base dell'entità del credito (fino a euro 1.059.371,00), della scarsa rilevanza patrimoniale del denaro nei conti correnti e del basso valore nominale delle quote societarie (55.000 euro), nonché per il trasferimento recente di un'autovettura dall'indagato al figlio, ritenuto indice di possibile dissipatione patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità sulle ordinanze in materia di misure cautelari reali è limitato ai vizi di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali (assenza totale o apparente della motivazione). Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non presenti errori di diritto né una totale mancanza di motivazione: il Tribunale si è uniformato al decisum della sentenza rescindente offrendo argomentazione articolata sul periculum in mora, richiamando la sproporzione tra patrimonio disponibile e importo sequestrabile e l'operazione di cessione dell'autovettura come elemento indicativo di possibile dissipatione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale che disciplina il reato per cui l'indagato è stato proceduto; è il fondamento dell'accusa e della esigenza di tutela patrimoniale tramite sequestro preventivo in vista della confisca.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Delimita il controllo della Corte di cassazione sulle ordinanze in materia di misure cautelari (ammissibilità del ricorso per violazione di legge), richiamato per spiegare i limiti dell'esame di legittimità.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Richiamato per definire i tipi di vizi motivazionali deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che non siano configurabili vizi così radicali da integrare la disposizione.

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione di tale norma nel percorso argomentativo dell'ordinanza di merito.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Precedente della Corte di cassazione citato per definire la nozione di violazione di legge e i limiti del controllo sulla motivazione; utilizzato per sostenere che solo vizi motivazionali radicali giustificano l'annullamento in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali tanto gravi da rendere la motivazione inesistente o incomprensibile: le censure meramente argomentative o di apprezzamento dei fatti sono difficilmente accolte.
  • In sede sommaria il periculum in mora può essere desunto da elementi indiziari che mostrino sproporzione tra l'importo del credito/imposta e la consistenza patrimoniale disponibile (es. denaro sui conti, valore nominale delle quote societarie).
  • Trasferimenti di beni verso terzi o parenti, soprattutto se effettuati in tempi prossimi al provvedimento cautelare, possono essere valutati come indici concreti di rischio di dissipatione e giustificare un sequestro preventivo.
  • Una motivazione che enuncia chiaramente i presupposti logici e i fatti che sostengono la valutazione del periculum (anche se in fase sommaria) supera l'eventuale critica di astrattezza: è necessario che il giudice renda comprensibile il percorso argomentativo.
  • Per impugnare con successo in cassazione un provvedimento cautelare reale occorre dimostrare un difetto di diritto o una carenza motivazionale radicale; contestazioni basate su diverse valutazioni dei fatti o su apprezzamenti di merito non sono sufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono applicare spese e sanzioni pecuniarie: gli appellanti devono valutare la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre ricorso in sede di legittimità.

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