Cassazione Penale, Ordinanza n. 32572/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi generici; il secondo è stato inoltre qualificato come manifestamente infondato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per la cessione di hashish e la detenzione illecita di hashish e cocaina. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché non si confrontava con la motivazione articolata ed esaustiva dei giudici di merito, fondata su diversi elementi di fatto indicativi della destinazione illecita delle sostanze detenute e anche sulle dichiarazioni di un acquirente, il quale aveva riferito di avere acquistato poco prima una dose di hashish dall'imputato. Con il secondo motivo è stato censurato il trattamento sanzionatorio. Anche tale motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la pena era stata determinata dai giudici di merito considerando la quantità e l'eterogeneità delle sostanze detenute nonché la personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne irrevocabili per gravi reati commessi senza soluzione di continuità dal 2005, elementi ritenuti indicativi di una pervicace inclinazione al delitto e di una spiccata pericolosità sociale.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È generico il motivo di ricorso per cassazione che deduce un vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con la motivazione articolata della sentenza impugnata e con gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- La destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta, secondo una valutazione complessiva degli elementi di fatto, anche dalla quantità e dall'eterogeneità delle sostanze detenute e dalle dichiarazioni di un acquirente che riferisca di avere acquistato la sostanza dall'imputato.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica e manifestamente infondata quando non si confronta con i criteri concretamente valorizzati dai giudici di merito, quali la quantità e la varietà delle sostanze e la personalità dell'imputato desunta dalle precedenti condanne.
- La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. presuppone la dichiarata inammissibilità del ricorso e la valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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