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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 113/25 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.02.2025 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.

Giustizia amministrativa202501266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che riconosceva il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire, per tre anni scolastici, il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi legali. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il comando giudiziale, accreditando alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'adempimento del Ministero, era stato conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto solo dopo l'incardinamento del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione è stata contenuta in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva svolta in più cause analoghe.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza; il giudizio si è concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta del docente attraverso le quali deve essere erogato il beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • Quando l'Amministrazione esegue tardivamente il comando giudiziale soltanto dopo l'incardinamento del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • In un contenzioso seriale caratterizzato da attività difensiva altamente ripetitiva e standardizzata, il giudice può liquidare le spese processuali in misura equitativamente contenuta, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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