Sentenza del 05/06/2020 n. 10688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica e recupero dei dazi, prot. n. 33257 del 28 luglio 2014, e l’atto sanzionatorio n. 33269, relativi all’importazione del 7 marzo 2012 di fibre di vetro dichiarate originarie della Thailandia, ma risultate di origine cinese secondo l’indagine dell’OLAF. L’Agenzia contestava alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’errata applicazione della disciplina antidumping e dell’art. 220 del Codice doganale comunitario: sosteneva che il dazio cinese era già vigente al momento dell’importazione e che non ricorrevano i presupposti per escludere il recupero a posteriori. La contribuente chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato la sentenza impugnata. Ha stabilito che non vi era applicazione retroattiva: il dazio antidumping previsto dal regolamento n. 791/2011 era già vigente al momento dell’importazione e la verifica successiva aveva accertato che la merce era cinese, sicché l’esenzione ottenuta sulla base della dichiarazione di origine thailandese era indebita. Ha escluso l’esimente della buona fede, perché la dogana si era limitata a ricevere i documenti e non aveva tenuto un comportamento attivo idoneo a fondare un legittimo affidamento; l’importatore professionale, inoltre, non aveva dimostrato la diligenza qualificata necessaria a verificare l’origine e le condizioni del trattamento favorevole. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha confermato l’avviso di recupero dei dazi e respinto il ricorso originario del contribuente su tale pretesa. Quanto alle sanzioni dell’atto n. 33269, la Cassazione non ne ha deciso il merito, perché la CTR non le aveva esaminate: ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché valuti se e in quale misura siano dovute e adeguate, considerando l’appello e le difese già formulate dal contribuente. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 791/2011
I dazi antidumping sulle fibre in questione sono stati introdotti nel 2011 (regolamento n. 791 del 2011 e G.U. L. 204 del 9.8.2011)e sulla base di una dichiarazione di provenienza non veritiera non assoggettati al dazio antidumping.
Il dazio antidumping era in vigore alla data dell’importazione; il recupero non estende retroattivamente il dazio alla Thailandia, ma corregge l’esenzione applicata a merci accertate come originarie della Cina.
Regolamento (CE) n. 2913/1992, art. 78
Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d'importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. ...... Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
La dogana può verificare a posteriori dichiarazioni e documenti e, se accerta che il regime è stato applicato sulla base di elementi inesatti o incompleti, deve adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b)
In definitiva l'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, può trovare applicazione solo qualora il contribuente possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale, prova che nel caso è del tutto mancata.
L’esclusione del recupero a posteriori richiede che l’importatore provi di avere agito con diligenza per verificare le condizioni del trattamento favorevole. La mera ricezione di una dichiarazione inesatta da parte della dogana non basta: occorre un errore non ragionevolmente riconoscibile e riconducibile a un comportamento attivo delle autorità.
Codice civile, art. 1176, secondo comma
Si tratta di una diligenza qualificata da ragguagliare, giusta l'art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla «natura dell'attività esercitata»; in particolare, l'esercizio professionale dell'attività in dell'importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell'esattezza delle condizioni per poter fruire di un trattamento più favorevole.
La diligenza dovuta è commisurata alla natura professionale dell’attività: all’importatore professionale è richiesto un controllo esigibile sull’esattezza dei presupposti per ottenere un trattamento doganale più favorevole.
Massime di principio
- Un controllo doganale successivo può comportare il recupero dei dazi quando accerti che l’origine dichiarata era inesatta e che, in base all’origine effettiva, il dazio era già applicabile al momento dell’importazione; ciò non costituisce applicazione retroattiva della normativa.
- La concessione iniziale dello svincolo o la mancata contestazione immediata dei documenti non dimostrano, da sole, un affidamento tutelabile: normalmente la dogana non verifica in quella fase la veridicità di ogni informazione dichiarata.
- Per invocare la tutela della buona fede contro il recupero a posteriori, l’importatore deve dimostrare sia un errore non ragionevolmente riconoscibile sia un comportamento attivo dell’autorità che abbia contribuito a fondare il suo affidamento; la semplice ricezione di documenti inesatti non è sufficiente.
- L’importatore professionale deve esercitare una diligenza qualificata, verificando in modo esigibile l’origine della merce e gli altri presupposti del trattamento favorevole. L’ignoranza non è scusabile se poteva essere superata con l’ordinaria diligenza professionale.
- Il recupero dei dazi e le sanzioni sono questioni distinte: la conferma del debito doganale non determina automaticamente l’esito o la misura delle sanzioni, che devono essere specificamente esaminate.
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