Cassazione Penale, Sentenza n. 27267/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un soggetto destinatario di decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. di Napoli ha chiesto al medesimo ufficio, in funzione di giudice dell'esecuzione, di dichiarare la nullità del decreto e la sua mancata esecutività, deducendo che il decreto non era mai stato notificato al difensore di fiducia, sebbene questi fosse stato nominato prima dell'emissione del provvedimento monitorio. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che non emergesse alcuna nullità perché le nullità sarebbero tassative. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, reiterando il vizio di notificazione e lamentando il mancato accoglimento della doglianza in sede di incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la mancata notificazione del decreto penale al difensore di fiducia anteriormente nominato impedisce la decorrenza del termine per l'opposizione nei suoi confronti e, quindi, incide sulla stessa esecutività del decreto. L'istanza difensiva doveva essere esaminata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670, comma 1, c.p.p., con verifica della validità della notificazione e, in caso di esito positivo, con declaratoria della non esecutività del provvedimento e sospensione dell'esecuzione. La Corte ha escluso che la questione dovesse essere trattata come richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., poiché tale rimedio presuppone la regolare formazione del titolo esecutivo, qui contestata. È stata quindi annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sull'esecutività del decreto penale.
Norme richiamate
"Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato"
La notifica del decreto penale deve essere effettuata anche al difensore di fiducia eventualmente nominato; la sua omissione rileva sulla decorrenza del termine per l'opposizione del difensore.
"Nel termine di quindici giorni dalla notificazione"
Il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione validamente eseguita nei confronti di ciascun legittimato; se la notifica al difensore manca, per quel soggetto il termine non decorre.
"il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione"
L'esecuzione del decreto presuppone che non sia stata proposta valida opposizione nel termine da parte dei soggetti legittimati; se la notificazione è invalida, manca il presupposto per l'esecutività.
"Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo [...] lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo [...] la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita"
L'incidente di esecuzione è lo strumento corretto per far accertare la mancata esecutività del decreto penale per omessa notificazione al difensore; in caso di esito favorevole, il giudice deve dichiarare la non esecutività e disporre la rinnovazione della notifica.
La restituzione nel termine per impugnare presuppone la regolare formazione del titolo esecutivo; non è il rimedio da applicare quando si contesta proprio la mancata esecutività del decreto per vizio di notificazione.
Massime di principio
- La mancata notificazione del decreto penale al difensore di fiducia tempestivamente nominato impedisce la decorrenza del termine per l'opposizione in suo favore e può incidere sulla stessa esecutività del decreto.
- La questione relativa alla mancata formazione del titolo esecutivo per difetto di notificazione può essere fatta valere con incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., anche prima o indipendentemente dalla proposizione dell'opposizione, quando vi sia un interesse concreto a paralizzare l'esecuzione.
- La sanatoria dell'omessa notificazione mediante proposizione dell'opposizione non esclude la possibilità di chiedere, in sede esecutiva, l'accertamento della non esecutività del decreto fino a quando l'esecuzione non sia stata validamente instaurata.
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. presuppone che il titolo esecutivo si sia regolarmente formato; non può essere utilizzata per contestare proprio il difetto di formazione del titolo dovuto a notificazione invalida.
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