Cassazione Penale, Ordinanza n. 35564/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 2 febbraio 2026 con cui la Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di dichiarare improcedibile l’azione penale per tardività della denuncia della persona offesa e di rideterminare la pena inflitta con sentenza della stessa Corte del 23 settembre 2020, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2021. La condanna riguardava i reati di violenza sessuale aggravata e continuata. In Cassazione il ricorrente ha riproposto le doglianze già formulate, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui tali questioni erano state già esaminate nel giudizio di cognizione e non potevano essere riproposte mediante incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato sulla riproposizione di questioni già vagliate in sede di cognizione, non deducibili nuovamente mediante incidente di esecuzione, e perché le censure non si confrontavano con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Norme richiamate
artt. 81, 609-bis e 609-ter c.p.
per i reati di cui agli artt. 81, 609 bis e ter, 61, n. 5) cod. pen.
La sentenza menziona tali disposizioni per identificare i reati oggetto della condanna irrevocabile, ma non ne offre un’interpretazione.
per i reati di cui agli artt. 81, 609 bis e ter, 61, n. 5) cod. pen.
La disposizione è richiamata quale aggravante riferita alla condanna irrevocabile, senza che la Corte ne interpreti la portata.
in caso di diffusione del presente provvedimento, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, come imposto dalla disposizione.
Massime di principio
- L’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per riproporre questioni già vagliate nel giudizio di cognizione: tali questioni, anche quando attengano all’improcedibilità dell’azione penale o alla rideterminazione della pena, devono essere dedotte con gli strumenti di impugnazione propri della fase di cognizione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le doglianze senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
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