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Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a – dell’ordinanza n. 485 del 03.06.2026, con la quale la Provincia di Salerno ha ordinato “dal 5 giugno 2026 al 5 giugno 2027 sulla S.P. 3 nel tratto comprendente Via Giovanni XXIII e Via SS. Martiri dal km 0+300 al km 1+747 nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino la seguente modifica della circolazione stradale: 1) Divieto assoluto H24 in entrambi i sensi di marcia per tutti i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate in transito; 2) Esclusione totale H24 del divieto per i mezzi di soccorso, di emergenza e per i servizi pubblici di linea; 3) Deroga speciale ed esclusiva per i soli autocarri diretti presso i depositi/attività commerciali siti in Via Cupa del Fuedo, nel rispetto tassativo delle seguenti condizioni: i veicoli commerciali autorizzati non dovranno, in ogni caso, superare la massa a pieno carico di 18 tonnellate e una lunghezza massima di 10 metri”; b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 58356 del 22.05.2026, con la quale il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha chiesto la modifica della circolazione stradale; c – ove e per quanto occorra, del parere favorevole prot. n. 60663 del 03.06.2026, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto; d – ove e per quanto occorra, dell’istruttoria prot. n. 60664 del 03.06.2026, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta; e – ove e per quanto occorra, della relazione tecnica prot. n. 8050 del 19.05.2026, richiamata nella nota sub b); f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza provinciale che vieta il transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su un tratto della S.P. 3, con deroga per determinati autocarri diretti alle attività commerciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni locali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza della Provincia di Salerno che, per il periodo dal 5 giugno 2026 al 5 giugno 2027, ha disposto il divieto assoluto, in entrambi i sensi di marcia e per tutte le ore, del transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su un tratto della S.P. 3 nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Sono stati impugnati anche gli atti comunali e tecnici presupposti, tra cui la richiesta comunale di modifica della circolazione, il parere favorevole, l’istruttoria e la relazione tecnica richiamati nell’ordinanza. Dalla pronuncia emerge che la ricorrente ha dedotto un pregiudizio economico connesso alle limitazioni al transito e ha sostenuto l’incidenza delle misure sull’esercizio e sulla continuità della propria attività d’impresa. Il testo dell’ordinanza cautelare non specifica ulteriormente i motivi di illegittimità dedotti nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio allegato è stato qualificato come meramente patrimoniale e, quindi, eventualmente ristorabile. Non è stata ravvisata un’autentica impossibilità di esercitare l’impresa, poiché l’attività può essere organizzata mediante automezzi conformi ai limiti imposti e l’ordinanza consente comunque, per i veicoli diretti ai depositi o alle attività commerciali di Via Cupa del Fuedo, il transito di mezzi con massa a pieno carico fino a 18 tonnellate e lunghezza massima di 10 metri, esclusi quelli muniti di rimorchio. La ricorrente non ha inoltre dimostrato puntualmente l’incidenza del pregiudizio sulla continuità e sulla sopravvivenza aziendale. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha privilegiato l’interesse pubblico alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, nonché quello a mantenere la strada aperta al transito dei mezzi rispettosi dei limiti di peso e lunghezza. Il TAR ha lasciato ferma la facoltà della Provincia, d’intesa con il Comune, di valutare una ulteriore modulazione delle limitazioni mediante fasce orarie, senza imporre tale modifica. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora e alla comparazione degli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • Il periculum in mora non sussiste, ai fini della sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo, quando il pregiudizio allegato è esclusivamente patrimoniale e non è dimostrata una concreta e irreversibile compromissione dell’attività economica, potendo il danno essere eventualmente risarcito.
  • La sospensione cautelare di una limitazione alla circolazione stradale richiede una dimostrazione puntuale dell’incidenza della misura sulla continuità e sulla sopravvivenza dell’impresa interessata; la mera allegazione di maggiori costi o difficoltà operative non è sufficiente.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse privato all’utilizzo della viabilità deve essere comparato con l’interesse pubblico alla sicurezza e alla fluidità della circolazione; tale interesse pubblico può prevalere quando la misura lascia comunque transitare veicoli conformi a limiti di peso e lunghezza e non impedisce in assoluto l’esercizio dell’attività.
  • La possibilità di organizzare il trasporto mediante automezzi conformi ai limiti prescritti e l’esistenza di deroghe o accessi autorizzati costituiscono elementi idonei a escludere, in concreto, l’impossibilità dell’esercizio dell’attività d’impresa ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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