Cassazione Penale, Ordinanza n. 04770/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il delitto contestato è rimasta ferma, non essendo stata incisa dalla decisione di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso contestava, in sostanza, la quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione, assumendo un'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che sia la sentenza di primo grado sia quella di secondo grado avevano specificamente motivato l'aumento ex art. 81 c.p. in ragione della pluralità di resistenze, sicché la doglianza non coglieva la ratio delle decisioni di merito.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna nei giudizi di merito, relativa al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
L'aumento per continuazione è stato ritenuto correttamente determinato dai giudici di merito in ragione della pluralità delle resistenze; la censura che ne contestava la quantificazione è stata giudicata infondata e quindi inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la quantificazione della continuazione senza confrontarsi con la specifica motivazione resa dai giudici di merito sull'aumento ex art. 81 c.p.
- Quando le sentenze di merito hanno motivato in modo espresso e coerente l'aumento di pena per pluralità di condotte riconducibili al medesimo disegno criminoso, la contestazione meramente assertiva sulla misura dell'aumento non integra un valido motivo di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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