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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società assicurativa, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, ha impugnato un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro emesso in relazione a una sentenza civile di condanna al risarcimento del danno. La contribuente ha sostenuto di non essere tenuta all’imposta perché la sentenza era stata pronunciata nei confronti della società in bonis, mentre la liquidazione coatta era già stata aperta prima della decisione civile e tale evento non era stato dichiarato nel processo; di conseguenza la sentenza sarebbe stata resa inter alios acta e non opponibile alla procedura. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla anteriorità dell’apertura della procedura rispetto alla sentenza tassata e all’assenza di evocazione del commissario liquidatore; dall’altro, la violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 200 l. fall. e degli artt. 299, 300, 302 e 303 c.p.c., sostenendo che, non essendo stata dichiarata l’apertura della procedura nel giudizio civile, il processo era proseguito validamente solo tra le parti originarie e la sentenza non poteva produrre effetti verso la massa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro sulla sentenza, occorre guardare alla situazione sostanziale che ha dato causa alla pronuncia e, nel caso concreto, la sentenza era stata emessa nei confronti della società in bonis, mentre la liquidazione coatta era stata aperta prima e non era stata dichiarata nel processo. Poiché il giudizio civile era proseguito tra le parti originarie senza interruzione e senza documentazione dell’evento concorsuale, la pronuncia era opponibile solo alle parti del giudizio e non alla procedura. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della resistente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    "le parti contraenti, le parti in causa"

    La solidarietà per l’imposta di registro sulle sentenze riguarda i soggetti che abbiano effettivamente preso parte al giudizio e nei cui confronti la decisione esplica effetti; non basta un collegamento astratto con la vicenda, ma rileva il rapporto racchiuso nella sentenza quale indice di capacità contributiva.

  • art. 200 r.d. n. 267 del 1942

    Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali dell’impresa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, sta in giudizio il commissario liquidatore; la procedura può incidere sul processo solo secondo le regole processuali sulla dichiarazione dell’evento.

  • art. 52 r.d. n. 267 del 1942

    Richiamato dalla CTR per qualificare il credito tributario come soggetto al concorso, ma la Corte non condivide tale impostazione nel caso concreto.

  • art. 299 c.p.c.

    Rileva nella disciplina dell’interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte.

  • art. 300 c.p.c.

    L’apertura della procedura concorsuale produce effetti nel processo solo se l’evento è dichiarato o altrimenti portato a conoscenza secondo le forme previste; in difetto, il processo prosegue tra le parti originarie.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato nella sequenza normativa invocata dalla ricorrente in tema di prosecuzione del processo dopo l’evento interruttivo.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nella sequenza normativa invocata dalla ricorrente in tema di prosecuzione del processo dopo l’evento interruttivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Invocato per la violazione di legge in tema di imposta di registro e effetti della procedura concorsuale sul processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria dell’intimata perché, nei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della norma e trattati in camera di consiglio, la parte non costituita tempestivamente con controricorso non può recuperare difese con memoria.

  • art. 370 c.p.c.

    La mancata tempestiva proposizione del controricorso comporta l’inammissibilità delle memorie della parte intimata nel rito camerale di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, accolto il ricorso, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alle esigenze del giusto processo e del contraddittorio nel rito camerale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione alla tutela del contraddittorio nel rito camerale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’obbligazione solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986 grava sui soggetti che siano stati effettivamente parti del giudizio e nei cui confronti la sentenza sia opponibile; non è sufficiente un riferimento formale alla vicenda processuale se il rapporto sostanziale non li riguarda.
  • Ai fini della debenza dell’imposta di registro su una sentenza, occorre avere riguardo alla situazione sostanziale che costituisce il presupposto della pronuncia e non alla sentenza come mero atto astratto.
  • Quando interviene una procedura concorsuale diversa dal fallimento, l’effetto sul processo pendente richiede la dichiarazione dell’evento secondo le regole processuali applicabili; in mancanza, il giudizio prosegue validamente tra le parti originarie e la sentenza resta efficace solo tra di esse.
  • La perdita della capacità processuale conseguente all’apertura della procedura concorsuale non è automaticamente rilevabile d’ufficio in ogni caso, ma opera nei limiti e secondo le forme previste dalla disciplina dell’interruzione del processo.
  • Nel rito camerale di cassazione, la parte intimata che non abbia depositato tempestivo controricorso non può surrogare tale omissione con una memoria tardiva, salvo le specifiche ipotesi transitorie previste dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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