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Sentenza

Sentenza del 31/05/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria - Responsabilità legale rappresentante di srl per le imposte e sanzioni della società - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di responsabilità personale o solidale del legale rappresentante per le imposte e le sanzioni della società è stata ritenuta non legittima, non ricorrendo una delle ipotesi eccezionali previste dalla legge. Ne consegue l'esclusione della responsabilità del rappresentante per debiti tributari e sanzioni propri della società.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'estensione della responsabilità tributaria della società al suo legale rappresentante. Il principio affermato è che, al di fuori delle ipotesi specificamente previste dall'art. 36 del D.P.R. 602/1973, il rappresentante legale non può essere chiamato a rispondere in solido delle imposte dovute dalla società. Inoltre, per le violazioni riferibili al rapporto tributario proprio di una società dotata di personalità giuridica, le sanzioni sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica e non al suo amministratore o rappresentante, salvo una specifica disposizione che preveda diversamente.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.P.R. 602/1973

    Al di fuori dei casi previsti dall'art. 36 DPR 602/73, l'estensione della responsabilità solidale al legale rappresentante per le imposte non è mai ammessa.

    La responsabilità del legale rappresentante per le imposte della società può essere riconosciuta soltanto nelle specifiche ipotesi previste dalla norma; non è ammessa un'estensione automatica o analogica della responsabilità.

  • Normativa sulle sanzioni tributarie relative a società ed enti con personalità giuridica

    Le sanzioni tributarie relative al rapporto proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    Le sanzioni riferibili alla società devono essere imputate alla persona giuridica, senza trasferimento automatico al legale rappresentante, salvo specifiche ipotesi normative di responsabilità personale.

Massime di principio

  • Il legale rappresentante di una società di capitali non risponde automaticamente, con il proprio patrimonio, delle imposte dovute dalla società.
  • La responsabilità personale del rappresentante per debiti fiscali societari deve fondarsi su una specifica disposizione di legge e non può derivare dalla sola carica ricoperta.
  • Le sanzioni tributarie relative a violazioni proprie della società dotata di personalità giuridica gravano, in linea generale, sulla società stessa.
  • Prima di contestare la responsabilità dell'amministratore o rappresentante occorre verificare se ricorra una delle ipotesi eccezionali previste dalla normativa, tra cui quelle dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973.
  • Il principio non esclude eventuali responsabilità personali derivanti da condotte autonome del rappresentante, da violazioni specificamente a lui imputabili o da altre fattispecie espressamente previste dalla legge.

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