Sentenza del 31/05/2018 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Assenza di contraddittorio endoprocedimentale - Tributi non armonizzati - Nullità dell'atto - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento per l'assenza di un contraddittorio preventivo con l'Amministrazione, chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto. La questione riguardava, in particolare, l'applicabilità dell'obbligo di contraddittorio ai tributi non armonizzati e la necessità di dimostrare quale concreta difesa sarebbe stata esercitabile se il contraddittorio fosse stato instaurato.
La decisione
La nullità dell'accertamento per omesso contraddittorio endoprocedimentale non è stata ritenuta applicabile in via generale ai tributi non armonizzati. Tale conseguenza può operare, secondo il principio enunciato, per i tributi armonizzati dall'Unione europea, come l'IVA, ma solo se il contribuente dimostra concretamente che l'assenza del contraddittorio gli ha impedito di far valere elementi o argomentazioni idonei a condurre a un esito diverso dell'accertamento. In mancanza di tale prova, l'omissione non comporta la nullità dell'atto.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
L'obbligo di instaurare un contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto non determina automaticamente la nullità dell'accertamento per tutti i tributi. La tutela è particolarmente rilevante per i tributi armonizzati, ma il contribuente deve dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
IVA e tributi armonizzati dall'Unione europea
Per l'IVA, l'omesso contraddittorio può incidere sulla validità dell'atto, ma la nullità non consegue automaticamente: occorre provare che il contraddittorio avrebbe potuto portare a un risultato diverso dell'accertamento.
Massime di principio
- L'omesso contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità di ogni accertamento.
- Per i tributi non armonizzati, come regola generale, l'assenza del contraddittorio non determina la nullità dell'atto salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Per i tributi armonizzati, in particolare l'IVA, il contribuente deve indicare e dimostrare quali concrete osservazioni, documenti o argomentazioni avrebbe potuto presentare e in che modo avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- Una contestazione meramente astratta dell'assenza di contraddittorio è normalmente insufficiente: è necessaria una prova concreta della lesione del diritto di difesa e della possibile rilevanza dell'intervento del contribuente.
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