Sentenza del 31/05/2018 n. 115 - Corte Costituzionale
Violazioni e sanzioni - sanzione penale - Frode IVA - Obbligo per il giudice nazionale di applicare l'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ( T.F.U.E.) - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I giudici rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130/2008, nella parte in cui avrebbe imposto di applicare l'art. 325 TFUE secondo la sentenza Taricco della Corte di giustizia, disapplicando gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, c.p. nei procedimenti per gravi frodi IVA lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La disapplicazione avrebbe impedito la maturazione della prescrizione in un numero considerevole di casi o avrebbe imposto un regime più severo rispetto alle frodi ai danni dello Stato. Secondo i rimettenti, ciò avrebbe violato, tra gli altri, il principio di legalità penale, la riserva di legge, la determinatezza della fattispecie, il divieto di retroattività della disciplina penale sfavorevole, il principio di soggezione del giudice alla legge e gli ulteriori parametri costituzionali indicati.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Dopo il rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia, con la sentenza M.A.S. e M.B. del 5 dicembre 2017, ha chiarito che l'obbligo di disapplicare la disciplina nazionale della prescrizione viene meno quando ciò comporti una violazione del principio di legalità penale, per insufficiente determinatezza della legge applicabile o per applicazione retroattiva di un regime più severo. La regola Taricco non può comunque applicarsi ai fatti commessi prima dell'8 settembre 2015. La Corte costituzionale ha inoltre stabilito che la regola è intrinsecamente indeterminata, in particolare per i concetti di "numero considerevole di casi" e di frode con termini prescrizionali più brevi, e non costituisce quindi una base legale sufficientemente determinata per incidere sulla prescrizione penale. Di conseguenza, nei giudizi principali non poteva essere disapplicata la disciplina nazionale della prescrizione e non sussisteva alcun contrasto tra diritto dell'Unione e Costituzione.
Norme richiamate
Art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
La disposizione rende esecutivo nell'ordinamento italiano il Trattato di Lisbona e, conseguentemente, l'art. 325 TFUE. È stata scrutinata nella parte in cui avrebbe consentito l'ingresso della regola Taricco.
Art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE
Prevede l'obbligo degli Stati membri di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione e il principio di assimilazione. Secondo la sentenza Taricco, avrebbe potuto imporre la disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione; tuttavia tale effetto è escluso quando contrasta con il principio di legalità penale, inclusi determinatezza e divieto di retroattività.
Artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, codice penale
Disciplinano gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione e il limite massimo dell'aumento del termine prescrizionale. La Corte ha ritenuto che tali disposizioni non potessero essere disapplicate sulla base della regola Taricco.
Art. 25, secondo comma, Costituzione
Garantisce la legalità penale, comprendendo la riserva di legge, la determinatezza della norma penale e il divieto di retroattività della disciplina sfavorevole. La prescrizione, incidendo sulla punibilità, rientra nel diritto penale sostanziale.
Art. 101, secondo comma, Costituzione
Impone la soggezione del giudice soltanto alla legge. La regola Taricco è stata ritenuta incompatibile con tale principio perché avrebbe affidato al giudice valutazioni politico-criminali fondate su criteri indeterminati.
Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Tutela il principio di legalità dei reati e delle pene nell'ordinamento dell'Unione, inclusi determinatezza e irretroattività. La Corte di giustizia ha subordinato a tale principio l'eventuale disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione.
Sentenza Corte di giustizia UE, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco
Aveva affermato, a determinate condizioni, l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare i limiti nazionali alla prescrizione per gravi frodi IVA lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
Sentenza Corte di giustizia UE, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B.
Ha chiarito che la regola Taricco non si applica se viola il principio di legalità penale per indeterminatezza o retroattività. Ha escluso in ogni caso la sua applicazione ai fatti commessi prima dell'8 settembre 2015.
Artt. 3, 11, 24 e 27, terzo comma, Costituzione
Sono stati invocati per dedurre, rispettivamente, irragionevolezza e disparità di trattamento, contrasto con i limiti costituzionali al primato del diritto dell'Unione, lesione del diritto di difesa e incompatibilità con la funzione rieducativa della pena. La Corte non ha ritenuto necessario esaminarli autonomamente, poiché l'indeterminatezza della regola Taricco ne impediva già l'applicazione.
Massime di principio
- Una disciplina o interpretazione che aggravi retroattivamente il regime di punibilità non può essere applicata a fatti commessi prima della sua conoscibilità, anche se deriva dal diritto dell'Unione europea.
- La prescrizione, quando incide sulla punibilità, è soggetta alle garanzie della legalità penale sostanziale, compresi determinatezza, prevedibilità e divieto di retroattività in malam partem.
- Il giudice non può disapplicare norme nazionali sulla prescrizione sulla base di criteri vaghi o di valutazioni politico-criminali non ricavabili con sufficiente chiarezza da una fonte legislativa.
- Gli obblighi europei di effettività nella repressione delle frodi IVA devono essere applicati nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
- Per fatti anteriori all'8 settembre 2015, la regola Taricco non può essere utilizzata per impedire la maturazione della prescrizione secondo la disciplina nazionale allora applicabile.
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