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Sentenza

Sentenza del 31/05/2018 n. 114 - Corte Costituzionale

Riscossione delle Imposte - Riscossione coattiva - Opposizioni all'esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi - Riparto di giurisdizione - Proponibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. - Esclusione - Illegittimità costituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano procedure di riscossione coattiva mediante pignoramento presso terzi, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza o irregolarità della notificazione, la prescrizione dei crediti, l'eccessività del pignoramento e, nel caso Genagricola, l'avvio dell'esecuzione durante il periodo legale di moratoria di 120 giorni successivo alla richiesta di sospensione giudiziale. Il problema costituzionale riguardava l'art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602/1973, che rendeva inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., salvo il caso di impignorabilità dei beni. Tale disciplina poteva lasciare privo di tutela il contribuente quando la controversia apparteneva alla giurisdizione ordinaria, perché riguardava atti dell'esecuzione successivi alla cartella o all'avviso di intimazione, e non poteva essere proposta davanti al giudice tributario.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sulmona per carente motivazione sulla rilevanza e perché alcune doglianze potevano essere tutelate con altri rimedi, inclusa l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha invece accolto le questioni sollevate dal Tribunale di Trieste e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non consente, per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50, le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La decisione assicura quindi una tutela giurisdizionale effettiva anche quando il contribuente contesta il diritto stesso dell'agente della riscossione di procedere all'esecuzione e la controversia appartiene al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, lettera a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni"

    La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche nei casi in cui la controversia riguardava atti esecutivi successivi alla cartella o all'avviso ex art. 50 e apparteneva alla giurisdizione ordinaria.

  • Art. 615 del codice di procedura civile

    Disciplina l'opposizione all'esecuzione, utilizzabile per contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata. Dopo la pronuncia, tale rimedio è ammesso anche nell'esecuzione tributaria quando la contestazione riguarda la fase esecutiva successiva alla cartella e non è devoluta al giudice tributario.

  • Art. 617 del codice di procedura civile

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, diretta a contestare la regolarità formale degli atti della procedura o la loro notificazione. La Corte ha precisato che, in generale, questo rimedio resta distinto dall'opposizione ex art. 615 c.p.c.

  • Art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

    Stabilisce il riparto di giurisdizione: le contestazioni sul tributo, sul ruolo e sulla cartella spettano al giudice tributario; le controversie sugli atti esecutivi successivi alla cartella o all'avviso di intimazione spettano al giudice ordinario.

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso tributario contro ruolo e cartella è il rimedio corretto quando il contribuente contesta il titolo della riscossione. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può essere usata per recuperare un ricorso tributario non proposto o proposto tardivamente.

  • Artt. 24 e 113 della Costituzione

    Garantiscono il diritto di agire in giudizio e la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. La Corte ha ritenuto incompatibile con tali principi una disciplina che lasci il contribuente senza alcun giudice davanti al quale contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva.

  • Art. 7, comma 1, lettera m), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106/2011

    Prevede una moratoria, in determinate condizioni, che impedisce l'avvio dell'esecuzione fino alla decisione sulla richiesta di sospensione e comunque per 120 giorni. La violazione di tale termine può costituire contestazione del diritto di procedere all'esecuzione, da far valere davanti al giudice ordinario mediante opposizione ex art. 615 c.p.c.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra contestazione del tributo o della cartella, che spetta al giudice tributario, e contestazione del diritto di procedere con atti esecutivi successivi, che spetta al giudice ordinario.
  • Quando il contribuente contesta il diritto stesso di procedere all'esecuzione per fatti successivi alla cartella, come pagamento, prescrizione sopravvenuta, definizione agevolata o violazione di una moratoria, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile.
  • L'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può sostituire il ricorso tributario contro una cartella o un ruolo non impugnati tempestivamente.
  • Le contestazioni relative alla sola regolarità formale degli atti esecutivi o alla loro notificazione devono essere valutate, di regola, mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel rispetto dei relativi termini.
  • La disciplina della riscossione fiscale non può eliminare ogni tutela preventiva o contestuale davanti a un giudice: deve sempre esistere un rimedio effettivo davanti al giudice munito di giurisdizione.
  • In caso di dubbio sul giudice competente, è essenziale qualificare correttamente l'atto contestato e la natura della doglianza; l'eventuale declinatoria di giurisdizione può consentire la prosecuzione del processo davanti al giudice competente tramite translatio iudicii.

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