Sentenza del 31/05/2018 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Agevolazioni di carattere territoriale - Disposizioni speciali per particolari territori - Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito di imposta ex art. 8 legge n. 388 del 2000 - Fruizione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decadenza dal credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il beneficio dipendesse dalla sola realizzazione dell'investimento e non anche dalla presentazione della comunicazione telematica contenente i dati dell'investimento, ossia il cosiddetto modello CVS.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la decadenza dal beneficio. L'art. 62 della legge applicabile stabiliva infatti il termine del 28 febbraio 2003 per la presentazione telematica del modello CVS a pena di decadenza. L'adempimento informativo costituiva quindi una condizione necessaria per conservare il credito d'imposta, anche se l'investimento era stato effettivamente realizzato. La previsione di un termine perentorio sarebbe altrimenti priva di effetto.
Norme richiamate
Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
La norma prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.
Art. 62 della legge n. 388 del 2000
Termine del 28 febbraio 2003, previsto a pena di decadenza
La presentazione telematica del modello CVS, contenente le informazioni sul contenuto e sulla natura dell'investimento, è stata considerata un adempimento essenziale e perentorio. La sua omissione comporta la perdita del beneficio, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dell'investimento.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un'agevolazione fiscale a una comunicazione o dichiarazione da presentare entro un termine espressamente previsto a pena di decadenza, il mancato adempimento può comportare la perdita del beneficio anche se il requisito sostanziale è stato rispettato.
- La realizzazione dell'investimento non è necessariamente sufficiente per ottenere o conservare un credito d'imposta: occorre rispettare anche gli obblighi formali e informativi stabiliti dalla legge.
- Un termine perentorio previsto dalla normativa agevolativa deve essere trattato come non prorogabile, salvo diversa previsione normativa, e il suo mancato rispetto normalmente non è sanabile invocando la buona fede o l'effettiva spettanza sostanziale dell'agevolazione.
- Nell'interpretare una disciplina agevolativa occorre considerare congiuntamente requisiti sostanziali e adempimenti procedurali, verificando in particolare se la legge collega espressamente la loro omissione alla decadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2018Sentenza del 31/05/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 31 mag 2018Sentenza del 31/05/2018 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 31 mag 2018Sentenza del 31/05/2018 n. 114 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 31 mag 2018Sentenza del 31/05/2018 n. 115 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 31 mag 2018Sentenza del 31/05/2018 n. 357 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 31 mag 2018Sentenza del 31/05/2018 n. 372 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →