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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27801/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la pronuncia di merito che aveva affermato la responsabilità per ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/09/2025 che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della colpevolezza, sostenendo in sostanza che la motivazione dei giudici di merito fosse errata. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproducevano censure già esaminate e respinte in appello e, comunque, erano manifestamente infondate perché contrastavano con i principi consolidati in tema di ricettazione: non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario; inoltre, quando il soggetto è trovato nella disponibilità di refurtiva e non offre una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, il reato è configurabile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per la configurabilità della ricettazione non è necessaria la prova positiva della mancata partecipazione dell'imputato al reato presupposto; basta che non risulti il contrario e che il possesso della refurtiva resti privo di una giustificazione attendibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione, la prova della mancata partecipazione dell'imputato al reato presupposto non deve essere fornita in modo positivo dall'accusa; è sufficiente che non emerga prova contraria idonea a escludere la configurabilità del reato.
  • La disponibilità di beni di provenienza delittuosa, se non accompagnata da una spiegazione concreta, plausibile e attendibile dell'origine del possesso, può fondare il giudizio di responsabilità per ricettazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito o che prospetti argomenti incompatibili con il dato normativo e con i principi di legittimità consolidati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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