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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che fosse stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile al caso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è diretto contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania. Dalla motivazione emerge solo che l'impugnazione è stata proposta per motivi diversi da quelli ammessi in materia di patteggiamento, cioè diversi da: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non risultano dal testo i fatti storici concreti né il reato originariamente contestato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli profili della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge n. 103 del 2017

    viene richiamata come fonte dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., applicabile in parte qua al caso

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge: validità della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, correttezza della qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La deduzione di motivi diversi da quelli consentiti in materia di patteggiamento determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorre colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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