Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ricorrente una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 3 luglio 2025. Dalla motivazione emerge che erano stati articolati tre motivi: (1) eccezione di violazione dell'art. 62 c.p.; (2) censura del giudizio di responsabilità; (3) doglianza contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali motivi erano generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
La doglianza relativa a tale disposizione è stata ritenuta generica e già disattesa nel giudizio di merito; la Corte non sviluppa un'interpretazione sostanziale autonoma della norma.
Il riferimento nel testo appare verosimilmente dovuto a un richiamo normativo contestato nei motivi; la Corte lo cita solo come oggetto di una censura generica, senza approfondirne il contenuto.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non privo di colpa, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure generiche o meramente riproduttive di questioni già dedotte e disattese nei giudizi di merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare doglianze già esaminate dalla Corte territoriale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27681/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →