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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11/06/2025. Dal testo emerge che l'unico profilo censurato riguardava la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo era generico e meramente riproduttivo di censure già formulate, e che tali questioni erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici; trattandosi inoltre di doppia conforme, la motivazione di appello richiamava quella di primo grado. Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli fattuali del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto fosse generica e reiterativa di doglianze già disattese nei precedenti gradi di merito, senza che emergessero vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Nel testo la censura viene qualificata come motivo di ricorso incentrato sulla qualificazione giuridica del fatto, ma privo di specificità e quindi inammissibile; la norma non è espressamente riportata, ma il richiamo è coerente con il controllo di legittimità sui motivi di ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende solo se il ricorrente ha colposamente contribuito alla causa di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca in modo generico censure già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto deve indicare un reale vizio della motivazione o un errore di diritto; in difetto, se la questione è già stata scrutinata e respinta con argomenti immuni da vizi logici o giuridici, il ricorso è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di legittimità non può limitarsi a reiterare contestazioni già esaminate dal giudice di merito, ma deve evidenziare specifiche criticità della motivazione di secondo grado e del richiamo alla decisione di primo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, quando risulti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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