Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della condanna, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2026. Con quella decisione erano stati rigettati i ricorsi di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta e gli stessi erano stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in solido, delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili. Tuttavia, nel dispositivo non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante la relativa richiesta fosse stata ritualmente formulata nella nota spese. L’istanza proponeva dunque la correzione del dispositivo per aggiungere la formula di distrazione a favore del procuratore antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto che il dispositivo della sentenza n. 17391/26 del 28 gennaio 2026 venga corretto inserendo, dopo il nome della parte civile indicata, la dizione 'da distrarsi a favore dell’avv. Giovanni Claudio Maggio, dichiaratosi antistatario'. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti. La decisione non modifica la statuizione di rigetto dei ricorsi né la condanna alle spese, ma solo la modalità di attribuzione delle spese difensive.
Norme richiamate
distrazione delle spese a favore del difensore antistatario
La richiesta di distrazione delle spese va inserita nel dispositivo quando ritualmente formulata; la sua omissione integra un errore materiale correggibile.
artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Il rimedio esperibile contro l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l’impugnazione ordinaria.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle sentenze della Corte di cassazione.
I principi sulla distrazione delle spese nel processo civile si applicano, in mancanza di norme contrarie, anche nel processo penale quando l’imputato è condannato a rifondere le spese della parte civile.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale del dispositivo, emendabile con la procedura di correzione e non con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma contro la parte condannata, ma attiene alla destinazione del credito per spese processuali.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è preferibile quando consente di ottenere in modo rapido e coerente con la ragionevole durata del processo il titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
- In assenza di indicazioni normative contrarie, i principi elaborati in tema di distrazione delle spese nel processo civile si applicano anche al processo penale, ove il giudice ometta di provvedere sulla distrazione richiesta dal difensore della parte civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27681/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →