Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata una rivalutazione del merito né il riconoscimento dell'attenuante invocata, poiché il motivo non superava il filtro di ammissibilità per la sua natura ripetitiva e per la mancata critica specifica della motivazione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto di tentata sottrazione di denaro con minaccia armata. L'unico motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante indicata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo di quello già proposto in appello e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso l'offensività minima della condotta evidenziando che l'imputato aveva tentato di impossessarsi del denaro minacciando la vittima di morte e di violenza sessuale con un coltello a serramanico.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
È evocato implicitamente per la deduzione di violazione di legge nel ricorso per cassazione; il motivo è però ritenuto inammissibile perché reiterativo e privo di confronto con la motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte costituzionale n. 86 del 2024
Richiamata dal ricorrente come base dell'attenuante invocata; la Corte non ne riconosce l'applicazione nel caso concreto perché la censura non incide sulla ratio della decisione di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso non è ammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della minima offensività della condotta, se la Corte territoriale ha reso una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- L'attenuante collegata a un arresto della Corte costituzionale può essere esclusa quando, in concreto, la condotta presenti un'apprezzabile carica offensiva, tale da escludere la minima offensività richiesta per il riconoscimento del beneficio.
- La minaccia di morte e di violenza sessuale, aggravata dall'uso di un coltello, è indicativa di una condotta con rilevante disvalore offensivo e ostativa al riconoscimento di una particolare attenuazione per minima offensività.
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