Cassazione Penale, Ordinanza n. 08307/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dell'impugnazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, per il tramite del proprio procuratore speciale, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna resa all'udienza del 6 ottobre 2025 in procedimento cartolare. Dal testo emerge che il controllo della Corte di cassazione si è concentrato esclusivamente sulla tempestività del ricorso: la sentenza era stata pronunciata senza riserva del termine di deposito, la motivazione era stata depositata il 9 ottobre 2025 e, secondo il computo svolto, il termine di trenta giorni per impugnare decorreva dal 21 ottobre 2025, con scadenza al 20 novembre 2025. Anche volendo applicare l'aumento di quindici giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza, il termine massimo sarebbe scaduto il 5 dicembre 2025. Il ricorso, invece, è stato depositato solo il 14 dicembre 2025, quindi tardivamente. Non risultano nel testo altri motivi di merito del ricorso.
Norme richiamate
La sentenza di appello è stata pronunciata all'esito di procedimento cartolare senza riserva del termine di deposito; la motivazione è stata poi depositata tempestivamente.
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il termine per impugnare la sentenza di appello è stato calcolato in trenta giorni decorrenti dallo scadere del quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza.
L'aumento di quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza è stato considerato solo in via ipotetica; la Corte richiama un precedente che ne esclude l'applicazione nel caso di appello trattato con procedimento camerale non partecipato, in assenza di tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
È richiamato come disposizione che consente la tempestiva istanza di partecipazione al procedimento camerale non partecipato, la cui mancanza esclude il beneficio del termine aumentato.
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è fondata sulla declaratoria di inammissibilità con profili di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la tempestività dell'impugnazione va verificata con rigoroso computo dei termini decorrenti dalla pronuncia e dal deposito della motivazione, secondo il regime applicabile al tipo di decisione impugnata.
- Quando la sentenza di appello è resa in procedimento cartolare senza riserva del termine di deposito, il termine per ricorrere decorre secondo le regole ordinarie previste dall'art. 585 c.p.p., dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia.
- L'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto per l'imputato giudicato in assenza non opera automaticamente in ogni ipotesi di giudizio non partecipato in appello, dovendo verificarsi se ricorrano le condizioni applicative individuate dalla giurisprudenza, inclusa la tempestiva istanza di partecipazione al camerale non partecipato.
- Il deposito dell'impugnazione oltre il termine legale comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →