Sentenza n. 5959/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025, e dell’allegata graduatoria a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, nella parte in cui omette d’inserire il nominativo della ricorrente, ed il relativo punteggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui omette l'inserimento della ricorrente e del relativo punteggio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023, superando la prova scritta, ma era stata esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione. Aveva impugnato l'esclusione e ottenuto l'accoglimento della domanda cautelare; successivamente era stata ammessa, aveva frequentato il corso di formazione e superato la prova finale, risultando idonea alla funzione di dirigente scolastico. Il precedente ricorso contro l'esclusione era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della mancata impugnazione delle successive modifiche e approvazioni della graduatoria, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione. La ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria generale nazionale del 18 dicembre 2025, lamentando l'omesso inserimento del proprio nominativo e punteggio. Ha sostenuto che la precedente sentenza, nel fare salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione e nel riconoscere margini di operatività, avrebbe imposto o comunque richiesto al Ministero di esercitare il potere discrezionale di autotutela inserendo il suo nominativo in graduatoria, anche in considerazione del carattere esaurito della graduatoria e della conseguente perdita di chance di esercitare la funzione dirigenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. La precedente sentenza, letta complessivamente, non aveva imposto al Ministero l'inserimento della ricorrente in graduatoria né aveva costituito fonte formale di un obbligo di provvedere in autotutela. Il riferimento alle ulteriori determinazioni dell'amministrazione costituiva un mero invito, coerente con i principi generali dell'autotutela, e non un ordine giudiziale o un vincolo conformativo. L'amministrazione conserva la facoltà di rivalutare la decisione e di adottare una soluzione sostanzialmente bonaria, ma non sussiste, in via generale, un obbligo di esercitare l'autotutela. Il TAR ha precisato che la ricorrente avrebbe potuto presentare un'apposita istanza diretta a sollecitare un provvedimento espresso sull'esercizio dell'autotutela e, in caso di inerzia, proporre l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato richiamato nella precedente sentenza per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; tale pronuncia non ha imposto all'amministrazione l'esercizio dell'autotutela.
Consente di agire per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza, nei presupposti previsti dalla legge.
Prevede il rimedio contro il silenzio dell'amministrazione; secondo il TAR, la ricorrente avrebbe potuto utilizzarlo dopo avere presentato un'istanza espressa di autotutela rimasta senza riscontro.
D.M. n. 107/2023
Disciplina la procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici, inclusi il corso di formazione, la prova finale e la formazione della graduatoria.
Massime di principio
- Una sentenza che dichiari l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e faccia salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione non costituisce, per ciò solo, fonte formale di un obbligo dell'amministrazione di esercitare l'autotutela o di adottare uno specifico provvedimento favorevole.
- Il riferimento contenuto in una sentenza alle ulteriori determinazioni dell'amministrazione può integrare un invito a rivalutare la posizione del privato, ma non equivale a un ordine giudiziale né determina un vincolo conformativo quando la decisione non abbia esaminato il merito della legittimità dell'atto impugnato.
- L'esercizio dell'autotutela decisoria costituisce, in via generale, una facoltà dell'amministrazione e non può essere imposto direttamente dal giudice in assenza di uno specifico obbligo di provvedere derivante dalla legge o da una precedente decisione giudiziale avente contenuto conformativo.
- Chi intenda sollecitare l'amministrazione all'esercizio dell'autotutela deve presentare un'apposita istanza; in caso di mancata risposta, la tutela esperibile è quella avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non l'impugnazione diretta dell'atto originario per ottenere coattivamente l'autotutela.
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