Cassazione Penale, Sentenza n. 50667/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per partecipazione a un'associazione finalizzata alla ricettazione di beni di lusso contraffatti. Il difensore ha dedotto violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari: la prognosi di reiterazione sarebbe stata basata su motivazione carente e illogica, non avrebbe considerato che la misura era stata adottata a circa due anni dai fatti, e non sarebbe stato dimostrato né il pericolo di inquinamento delle prove, né il pericolo di fuga, né una concreta propensione alla reiterazione di reati della stessa specie.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per essere pervenuta, il 2 novembre 2023, regolare rinuncia dal ricorrente. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, atteso che la rinuncia era motivata da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (ad esempio la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), richiamando precedenti giurisprudenziali sul punto.
Norme richiamate
Richiamata dal difensore come norma violata relativamente alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte non ha deciso nel merito della dedotta violazione perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia.
giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves Rv. 272308
Principio applicato dalla Corte: la rinuncia al ricorso per cassazione dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (per esempio per revoca o sostituzione del provvedimento impugnato) comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali o al versamento alla Cassa per le ammende, poiché non si verifica una situazione di soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta di regola l'inammissibilità del ricorso e interrompe il giudizio di legittimità; se la rinuncia è motivata da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (es. revoca o sostituzione della misura), il rinunciante non è di norma condannabile alle spese processuali.
- Se il provvedimento impugnato viene modificato o revocato nel corso del procedimento (anche con sostituzione della misura cautelare), può determinarsi una sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione che rende inefficace il ricorso principale.
- Le questioni di merito relative alla fondatezza della misura cautelare (es. vizio di motivazione, valutazione delle esigenze cautelari, prognosi di reiterazione) devono essere esaminate solo se il ricorso resta valido; la Corte di legittimità non entra nel merito quando il ricorso è inammissibile per rinuncia.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari, per contestare la persistenza delle esigenze cautelari è importante documentare e argomentare la mancanza di concretezza e attualità del pericolo (es. tempo trascorso dai fatti, assenza di rischio di inquinamento delle prove, impossibilità di fuga, assenza di propensione alla reiterazione).
- La mera deduzione di vizi di motivazione deve essere collegata a elementi concreti dimostrabili; in mancanza, e se il ricorso viene ritirato, le censure non vengono valutate nel merito.
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