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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34205/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a omesso pagamento di contributi consortili per l'annualità 2017. In primo grado il ricorso era stato accolto; la decisione era poi stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio, che aveva respinto il gravame del consorzio creditore. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: al momento dell'iscrizione a ruolo e del deposito non era stata prodotta copia autentica della sentenza d'appello impugnata, essendo stata depositata soltanto la sentenza di primo grado. La controricorrente ha resistito, mentre l'agente della riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando la mancata produzione, nel termine e con le modalità prescritte, della copia autentica della sentenza d'appello impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha escluso che il vizio fosse sanato dal deposito da parte della controricorrente o dalla presenza del provvedimento nel fascicolo d'ufficio, poiché tali circostanze non ricorrevano. Ha inoltre ribadito che il processo civile telematico non ha abrogato tacitamente tale requisito di procedibilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell'improcedibilità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; il mancato deposito comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    il terzo comma dell’art. 369 c.p.c. ... è stato espressamente abrogato

    L'abrogazione espressa del terzo comma è richiamata per escludere che il processo telematico abbia determinato una tacita abrogazione del comma 2, n. 2.

  • art. 15 disp. legge in generale

    presuppone, ai fini di un'abrogazione tacita, l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti

    Viene richiamato per affermare che non sussiste incompatibilità tra digitalizzazione del processo e permanenza dell'obbligo di deposito della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso per cassazione

    È il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un requisito autonomo e necessario di procedibilità: se manca nel fascicolo del ricorrente entro il termine di legge, il ricorso è improcedibile.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata può essere evitata solo se il provvedimento risulti comunque prodotto dalla controparte o sia presente nel fascicolo d'ufficio; in mancanza di tali circostanze, il vizio resta insanabile.
  • La digitalizzazione del processo civile non ha eliminato l'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non sussiste una incompatibilità tale da determinare abrogazione tacita della norma.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso e, in tale ipotesi, può compensare integralmente le spese di lite.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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