Sentenza del 10/05/2017 n. 759 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella di pagamento in pendenza di procedura concorsuale - Ruolo straordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 14 gennaio 2016, durante la procedura di concordato preventivo, limitatamente a sanzioni, interessi e compensi di riscossione relativi a IVA, IRPEF e imposte sostitutive non versate prima dell'apertura della procedura. Ha sostenuto che la pendenza del concordato e la conseguente illiquidità impedissero il pagamento e l'avvio di azioni esecutive, rendendo illegittima l'iscrizione a ruolo e configurando una causa di non punibilità per forza maggiore ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto legittima l'emissione del ruolo straordinario anche durante il concordato, in presenza di un fondato pericolo per la riscossione. Ha precisato che il debito tributario era sorto prima della procedura e riguardava somme, come IVA e ritenute, riscosse o trattenute dalla società per conto di terzi e che avrebbero dovuto essere accantonate e versate tempestivamente. Né l'illiquidità né la pendenza del concordato sono state considerate cause di forza maggiore, poiché la società non ha dimostrato impedimenti oggettivi e inevitabili al pagamento. Sono state quindi confermate sanzioni, interessi e compensi di riscossione, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 11 del d.P.R. 600/1973, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 46/1999
Possibilità di emissione di ruoli straordinari in caso di fondato pericolo per la riscossione dei crediti.
La norma consente all'Erario di anticipare la riscossione mediante ruolo straordinario quando sussiste un concreto rischio di mancato incasso, anche se il contribuente è sottoposto a concordato preventivo.
Articoli 161 e 168 della legge fallimentare
La domanda e l'apertura del concordato producono effetti protettivi e limitano le azioni esecutive individuali, ma non impediscono all'Erario di formare e notificare il ruolo secondo la disciplina tributaria, né eliminano automaticamente sanzioni e interessi già maturati.
La sanzione per omesso o tardivo versamento resta applicabile quando il tributo non è stato versato nei termini e il contribuente non dimostra una causa esimente riconosciuta dall'ordinamento.
La non punibilità per forza maggiore richiede la prova di un impedimento oggettivo, inevitabile e non imputabile al contribuente; la mera crisi di liquidità o la pendenza del concordato non sono sufficienti.
Cassazione, sentenza n. 3324/2016
È richiamato il principio secondo cui l'illiquidità e l'assoggettamento a una procedura concorsuale, di per sé, non integrano una causa di forza maggiore idonea a escludere le sanzioni tributarie.
Massime di principio
- La pendenza di un concordato preventivo non impedisce automaticamente all'Erario di iscrivere a ruolo e notificare una cartella, soprattutto mediante ruolo straordinario, quando vi sia un fondato pericolo per la riscossione.
- Il blocco delle azioni esecutive individuali tutela la par condicio creditorum, ma non equivale all'inesistenza del debito tributario né comporta automaticamente l'annullamento di interessi, sanzioni o compensi di riscossione.
- La crisi di liquidità deve essere distinta dalla forza maggiore: per ottenere l'esclusione delle sanzioni occorre dimostrare un impedimento esterno, oggettivo, inevitabile e non superabile con la normale diligenza.
- Per IVA e ritenute, la posizione del contribuente è particolarmente rigorosa perché si tratta, in linea generale, di somme riscosse o trattenute per conto di terzi, che avrebbero dovuto essere accantonate e versate.
- La procedura concorsuale non sana il precedente omesso versamento: gli interessi e le sanzioni maturati prima della procedura possono essere richiesti, salvo specifiche cause di esclusione provate dal contribuente.
- In casi analoghi, la difesa deve documentare concretamente l'impedimento al pagamento, le cause della crisi, l'assenza di condotte imputabili e l'eventuale impossibilità oggettiva di accantonare le somme, non limitandosi a invocare concordato o illiquidità.
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