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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Società non operative - Art. 30 l. 724/94

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994 sulle società non operative o di comodo, con conseguente determinazione di un reddito minimo tassabile per l'anno d'imposta 2007. La società sosteneva che gli immobili di Arquata Scrivia e Genova fossero stati acquistati per finalità commerciali e che la loro mancata redditività dipendesse da circostanze oggettive: problemi ambientali e urbanistici per l'immobile di Arquata Scrivia e lavori di ristrutturazione e asserita inutilizzabilità per quello di Genova. L'Amministrazione riteneva invece che la società non avesse svolto attività effettiva per circa un decennio e non avesse dimostrato circostanze eccezionali tali da impedire la redditività dei beni, né l'assenza di finalità elusive a vantaggio dei soci.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la società non aveva fornito una prova concreta e documentata delle circostanze oggettive ed eccezionali impeditive della redditività. Per l'immobile di Arquata Scrivia, i problemi di edificabilità erano già conosciuti al momento dell'acquisto; per l'immobile di Genova, non risultavano adeguate iniziative volte a documentarne l'inagibilità, a regolarizzarlo o a renderlo concretamente utilizzabile. È stato quindi applicato il reddito minimo previsto per le società non operative. L'appello di B. P. contro l'Agenzia delle Entrate di Genova è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali, mentre gli altri appelli sono stati respinti. Le spese, pari a 1.500 euro in favore di ciascuna Agenzia resistente, sono state poste solidalmente a carico dei soccombenti.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Prevede per le società non operative un reddito minimo tassabile, salva la possibilità di ottenere la disapplicazione della disciplina mediante interpello disapplicativo.

    La norma introduce una presunzione di non operatività quando i beni posseduti non producono ricavi sufficienti rispetto al patrimonio sociale. Il contribuente deve dimostrare circostanze oggettive, eccezionali e documentate che abbiano impedito la normale redditività dei beni e che escludano finalità elusive.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 4 maggio 2007

    Richiamata dalla società a sostegno della tesi secondo cui, in determinate situazioni, la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo può essere riconosciuta in presenza di condizioni oggettive impeditive.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2 febbraio 2007

    Richiamata dal contribuente in relazione alle ipotesi in cui le società possano essere esonerate dall'obbligo di richiedere la disapplicazione della disciplina; la decisione non ha tuttavia ritenuto provati i presupposti concreti per escludere l'applicazione dell'art. 30.

Massime di principio

  • La disciplina sulle società non operative può essere applicata quando una società possiede beni che, pur essendo potenzialmente produttivi, non generano ricavi sufficienti rispetto ai parametri normativi.
  • Per superare la presunzione di non operatività non basta allegare generiche difficoltà, intenzioni commerciali o future possibilità di utilizzo: occorre provare circostanze oggettive, eccezionali e documentate che abbiano concretamente impedito la redditività.
  • Le difficoltà già conosciute al momento dell'acquisto del bene, come vincoli urbanistici o problemi di edificabilità, possono non essere considerate cause eccezionali sopravvenute idonee a giustificare la mancata redditività.
  • L'inagibilità o l'inutilizzabilità di un immobile devono essere dimostrate con documentazione ufficiale e con la prova delle iniziative intraprese per ottenere certificazioni, autorizzazioni, regolarizzazioni, ristrutturazioni o per collocare il bene sul mercato.
  • La successiva produzione di reddito, iniziata diversi anni dopo, non dimostra automaticamente che nell'anno accertato sussistesse una causa oggettiva impeditiva.
  • La prova deve riguardare non solo l'assenza di ricavi, ma anche l'assenza di una funzione meramente patrimoniale o di un vantaggio indiretto per i soci, poiché la normativa mira a contrastare l'uso della società come semplice contenitore di beni.
  • Sul piano processuale, l'appello deve essere notificato correttamente a tutte le parti e deve contenere contestazioni specifiche della decisione impugnata; in caso contrario può essere dichiarato inammissibile.

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