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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Sassari che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA, contributi INPS e IRAP per il 1999. L'Ufficio sosteneva che il condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002 fosse inefficace perché la dichiarazione era stata presentata in forma cartacea e con modalità diverse da quelle previste, senza trasmissione telematica o intermediazione di banca/poste, e quindi dovesse essere considerata inesistente o nulla. Il contribuente sosteneva invece di aver presentato tempestivamente la domanda e di aver integralmente versato quanto dovuto tramite modello F24, elementi sufficienti a perfezionare il condono, in assenza di una specifica sanzione di nullità prevista dalla legge.

La decisione

La CTR di Sassari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provati sia la presentazione tempestiva della domanda di condono sia il pagamento tramite modello F24, non contestati dall'Ufficio. Secondo la Commissione, le irregolarità nelle modalità di presentazione non determinavano automaticamente l'inesistenza o la nullità della domanda, poiché la legge non prevedeva espressamente tale sanzione. Inoltre, l'Agenzia aveva ricevuto la dichiarazione e il pagamento senza contestarli né restituire l'importo, circostanza valutata come comportamento concludente idoneo a confermare il perfezionamento del condono. Le eventuali difficoltà dell'Ufficio nei controlli non potevano essere imputate al contribuente. L'Amministrazione Finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9

    Definizione automatica degli anni pregressi mediante condono tombale

    La Commissione ha ritenuto che il condono potesse considerarsi perfezionato quando risultavano presentata la domanda e versato l'importo dovuto, anche se le modalità concrete di presentazione non erano state rispettate in modo rigoroso, in assenza di un'espressa previsione di nullità o inesistenza.

  • Legge n. 289/2002, art. 8, commi 3 e 4

    Modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative e riservate

    L'Agenzia invocava tali disposizioni per sostenere l'obbligatorietà delle modalità telematiche o dell'intermediazione di banche e uffici postali. La CTR ha ritenuto che la violazione di tali modalità, non accompagnata da un'esplicita sanzione di nullità, non impedisse necessariamente il perfezionamento del condono.

  • D.P.R. n. 322/1998

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che le procedure di presentazione del condono dovessero seguire quelle previste per le dichiarazioni fiscali annuali, con particolare riferimento alla trasmissione telematica.

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 19

    Richiamato in relazione alle modalità di versamento e agli adempimenti degli intermediari bancari e postali.

  • Statuto del contribuente, art. 2

    La CTR lo ha utilizzato per valorizzare il principio di chiarezza delle disposizioni tributarie e per escludere che alla legge potesse essere attribuito un effetto di nullità non espressamente previsto.

  • Statuto del contribuente, art. 10

    La decisione ha richiamato i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ritenendo contrario a tali principi penalizzare il contribuente dopo l'accettazione della domanda e del pagamento senza contestazioni immediate.

  • Cassazione, sentenza n. 27311/2016

    La CTR ha dato atto dell'orientamento secondo cui la presentazione telematica della dichiarazione di definizione automatica costituisce adempimento imprescindibile, ma ha distinto il caso concreto valorizzando la presentazione in forma riservata, il pagamento eseguito e la ricezione della domanda da parte dell'Ufficio.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003

    Richiamata dall'Agenzia per confermare le modalità operative di presentazione delle istanze di condono previste dalla legge n. 289/2002.

Massime di principio

  • Nel caso esaminato, la presentazione di una domanda di definizione e il pagamento integrale e tempestivo sono stati considerati elementi sostanziali prevalenti rispetto a irregolarità formali nelle modalità di trasmissione, quando la legge non prevede espressamente la nullità o l'inesistenza dell'atto.
  • L'accettazione della domanda da parte dell'Amministrazione, il rilascio della ricevuta e la mancata restituzione del pagamento possono essere valutati come comportamenti concludenti e come elementi di tutela dell'affidamento del contribuente.
  • Le irregolarità formali non sono automaticamente irrilevanti: l'esito può dipendere dal testo della specifica normativa, dalla natura dell'adempimento, dalla prova della tempestività, dall'integrale pagamento e dall'effettiva conoscibilità della domanda da parte dell'Ufficio.
  • Le disfunzioni organizzative o informatiche dell'Amministrazione, una volta dimostrato che il contribuente ha presentato la domanda e pagato quanto dovuto, non dovrebbero ricadere automaticamente sul contribuente.
  • La decisione riflette un orientamento favorevole alla sostanza dell'adempimento e ai principi di buona fede e affidamento, ma deve essere applicata con cautela perché altra giurisprudenza, anche di legittimità, può considerare essenziali specifiche modalità formali, come la trasmissione telematica.

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