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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IVA - Cessioni all'esportazione - Onere della prova - Art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'onere della prova relativo all'effettiva esportazione dei beni ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il principio affermato è che tale onere può essere assolto mediante documentazione ufficiale proveniente da una pubblica amministrazione o dalla dogana estera, oppure mediante documenti di trasporto internazionali idonei a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione europea.

La decisione

La sentenza riconosce come sufficienti, ai fini della prova dell'esportazione, le bolle di consegna autenticate dall'autorità statale del Paese extra-comunitario, le bolle doganali recanti il timbro di uscita della dogana del Paese comunitario e i documenti di trasporto internazionali. Non sono indicati nel testo né gli estremi della decisione né l'esito formale del ricorso; sulla base del principio riportato, la posizione del contribuente risulta avvalorata.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Cessioni all'esportazione

    La non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione richiede la dimostrazione dell'effettiva esportazione dei beni, ma tale prova può essere fornita con documentazione ufficiale o con documenti di trasporto internazionali idonei.

  • Art. 346 del Testo Unico delle Leggi Doganali

    L'onere della prova dell'esportazione è assolto ogni qualvolta il contribuente produca documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione o dalla dogana estera ovvero esibisca documenti di trasporto internazionali.

    La prova dell'esportazione non è limitata a uno specifico documento doganale, potendo risultare anche da documenti ufficiali equivalenti o da documenti di trasporto internazionali, purché attendibili e concretamente idonei a dimostrare l'uscita dei beni.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni all'esportazione, il contribuente deve poter dimostrare in modo oggettivo che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione europea.
  • La prova può essere fornita anche con documentazione diversa dalla bolletta doganale italiana, purché provenga da autorità pubbliche, dalla dogana estera o da soggetti di trasporto internazionali e sia coerente con l'operazione.
  • Documenti ufficiali stranieri, come bolle di consegna autenticate o bolle doganali con timbro di uscita, possono avere pieno valore probatorio se consentono di collegare i beni, il destinatario, il trasporto e l'effettiva esportazione.
  • È opportuno conservare una documentazione complessiva e coerente dell'operazione, poiché l'Amministrazione finanziaria può contestare l'agevolazione quando i documenti siano incompleti, contraddittori o non riconducibili con certezza alla specifica cessione.
  • Il principio riportato non elimina l'onere probatorio del contribuente, ma ammette una pluralità di mezzi di prova, evitando che la non imponibilità dipenda esclusivamente dal possesso di un singolo documento.

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