Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 745 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di accertamento ex art. 109 TUIR e 41 bis DPR 600/1973 - Costi ritenuti derivanti da operazioni inesistenti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento, ai sensi degli artt. 109 del TUIR e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, contestando la deducibilità di costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. La controversia riguarda la ripartizione dell’onere della prova: le irregolarità riscontrate nei confronti del soggetto emittente delle fatture, qualificato come evasore totale, non dimostrano automaticamente l’inesistenza delle operazioni effettuate dal contribuente.

La decisione

Il principio affermato è che l’Amministrazione deve comunque provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza della pretesa mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, qualora tali elementi siano forniti, spetta al contribuente dimostrare l’effettività dei costi e delle operazioni, attraverso documentazione idonea e il richiamo a fatti oggettivamente verificabili. La decisione, per come sintetizzata, non indica espressamente l’esito processuale concreto né l’eventuale annullamento o conferma dell’avviso.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede che i costi siano effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, oltre a essere inerenti e imputabili secondo le regole fiscali.

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento parziale quando emergano elementi specifici che giustifichino la rettifica, senza esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di motivare e provare la pretesa.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi pretende un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto l’Amministrazione deve dimostrare gli elementi posti a fondamento della contestazione, mentre il contribuente deve provare l’effettività dei costi quando siano stati forniti indizi presuntivi adeguati.

Massime di principio

  • La sola circostanza che il fornitore sia un evasore totale o presenti irregolarità fiscali non è sufficiente, da sola, a dimostrare che le fatture siano relative a operazioni inesistenti.
  • L’Amministrazione deve individuare e provare elementi presuntivi concreti, gravi, precisi e concordanti che mettano in dubbio l’effettività delle operazioni.
  • Quando l’Amministrazione fornisce tali elementi, il contribuente deve dimostrare con documenti, pagamenti, contratti, ordini, consegne e altri fatti oggettivi che le operazioni sono state realmente eseguite.
  • La regolare contabilizzazione e la presenza della fattura non sono necessariamente sufficienti: è opportuno conservare una prova complessiva e coerente dell’effettiva esecuzione della prestazione o della consegna dei beni.
  • L’onere della prova è quindi distribuito: prima l’Amministrazione deve fondare adeguatamente la contestazione, poi il contribuente deve fornire una prova concreta dell’effettività e dell’inerenza dei costi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.