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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 744 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Adempimenti previsti per usufruire delle agevolazioni fiscali - Art. 1 c. 348 l. 296/2006 - Recupero della detrazione ritenuta illegittima - Certificazione presentata fuori termine in relazione agli interventi normativi successivi (invio celle certificazione all'Enea)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato la detrazione del 55% riconosciuta ai contribuenti, ritenendo tardivo l'invio all'ENEA della documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico, effettuato oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori. I contribuenti sostenevano che tale comunicazione fosse prevista soltanto da un decreto ministeriale e che né la legge né il decreto prevedessero espressamente la decadenza dal beneficio in caso di invio tardivo. Contestavano inoltre che una fonte regolamentare potesse introdurre autonomamente una nuova causa di decadenza, in violazione della riserva di legge tributaria prevista dall'art. 23 Cost.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello dei contribuenti e riformato la decisione di primo grado. Ha stabilito che l'art. 1, comma 348, della legge n. 296/2006 prevedeva come condizioni essenziali l'asseverazione tecnica e la certificazione o attestazione energetica, ma non l'invio della comunicazione all'ENEA. Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, essendo fonte subordinata e non espressamente autorizzato dalla legge a introdurre nuove cause di decadenza, non poteva stabilire che il tardivo invio determinasse la perdita della detrazione. La disposizione è stata quindi disapplicata, con annullamento del recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 344-349, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347"

    La legge ha disciplinato le agevolazioni per il risparmio energetico e, al comma 348, ha individuato le condizioni sostanziali per usufruire della detrazione, tra cui l'asseverazione tecnica e la certificazione o attestazione energetica. Il rinvio regolamentare del comma 349 non è stato interpretato come autorizzazione a introdurre nuove cause di decadenza dal beneficio.

  • Art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449

    La norma è richiamata dalla legge n. 296/2006 per le modalità di concessione della detrazione e per il regolamento attuativo, ma tale rinvio non consente di estendere automaticamente alle agevolazioni energetiche ulteriori cause di decadenza non previste dalla legge.

  • Decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41

    È il regolamento richiamato dalla legge n. 296/2006 per le modalità di fruizione della detrazione. La Commissione ha rilevato che non prevedeva l'obbligo di comunicazione all'ENEA oggetto della controversia.

  • Decreto interministeriale 19 febbraio 2007

    Il decreto prevedeva l'invio della documentazione all'ENEA entro un determinato termine, ma non poteva essere interpretato come fonte autonoma di una causa di decadenza, non essendo stato espressamente autorizzato dalla legge a introdurre tale conseguenza.

  • Art. 23 della Costituzione

    "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"

    La riserva di legge in materia tributaria si estende non solo agli elementi dell'imposizione, ma anche agli elementi costitutivi delle agevolazioni fiscali e ai fatti che ne determinano la perdita. Una fonte secondaria non può quindi introdurre autonomamente una nuova causa di decadenza.

  • Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione ha costituito la base del controllo formale della dichiarazione dei redditi e della richiesta di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 7, ultimo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ha consentito alla Commissione tributaria di disapplicare l'atto regolamentare ritenuto illegittimo nella parte in cui introduceva una decadenza non fondata su una norma primaria.

Massime di principio

  • La perdita di un'agevolazione fiscale deve essere prevista da una norma di legge o trovare nella legge una base specifica e sufficientemente determinata; non può essere introdotta autonomamente da un decreto ministeriale.
  • Gli adempimenti formali richiesti da una fonte secondaria non comportano necessariamente la decadenza dal beneficio, soprattutto quando la legge non collega espressamente a tali omissioni o ritardi tale conseguenza.
  • Occorre distinguere tra condizioni sostanziali previste direttamente dalla legge e modalità operative o comunicative stabilite da regolamenti: solo le prime, o quelle la cui sanzione decadenziale è legislativamente prevista, possono normalmente incidere sull'esistenza del diritto all'agevolazione.
  • In controversie analoghe è necessario verificare la gerarchia delle fonti, il contenuto preciso della norma primaria e l'eventuale presenza di un'espressa previsione di decadenza, senza presumere che ogni termine regolamentare sia automaticamente perentorio.
  • La decisione riguarda la disciplina applicabile ai fatti e al quadro normativo esaminati e non esclude che successive modifiche legislative possano avere introdotto, per periodi diversi, specifiche conseguenze decadenziali.

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