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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Spese di giudizio - Distinzione tra onorari e Diritti - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2010, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito in euro 70.889,00 contestando costi non inerenti o non documentati per omaggi, pasti e spese sanitarie duplicate, nonché l'errata contabilizzazione delle rimanenze finali relative a 11 scooter. Sono stati inoltre dedotti vizi procedurali e motivazionali, tra cui la mancata redazione del PVC, il mancato rispetto del termine di 60 giorni, l'irregolare sottoscrizione dell'atto, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione delle spese processuali. Nel corso del giudizio è stata anche contestata la validità della procura per una presunta difformità della firma; il contribuente ha successivamente prodotto una nuova procura speciale.

La decisione

La Commissione ha ritenuto sanata la questione relativa alla procura mediante rinnovazione e ha esaminato il merito. Ha stabilito che il PVC non era necessario perché non vi era stato accesso nei locali aziendali; ha confermato l'indeducibilità degli omaggi, non provati come inerenti ad attività promozionali, dei pasti, sostenuti in località turistiche e privi dell'indicazione dei clienti, e delle spese sanitarie duplicate. Ha inoltre ritenuto non contabilizzati correttamente gli scooter tra le rimanenze finali, valida la sottoscrizione dell'accertamento perché effettuata da soggetto delegato, e corrette le sanzioni applicate nella misura minima. L'appello è stato respinto. Il contribuente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e di euro 212,16 a favore del CTU. La Commissione ha escluso la compensazione delle spese e ha ritenuto non necessaria la distinzione tra onorari e diritti, poiché il calcolo era già analiticamente formato secondo le tariffe applicabili.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    Il termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni dopo il rilascio del processo verbale di constatazione

    La garanzia del termine dilatorio e la necessità del PVC operano nei casi in cui vi sia stato accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente. In assenza di accesso, l'Ufficio può emettere l'avviso sulla base delle richieste di dati e notizie senza redigere un PVC.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 10

    Art. 12, comma 10, d.lgs. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata dalla difesa in relazione alla consulenza grafica e alla procura, ma la Commissione ha ritenuto di poter sanare processualmente l'eventuale vizio mediante il deposito di una nuova procura speciale.

  • Norme fiscali sulla deducibilità dei costi e sulle spese di rappresentanza

    Percentuale dell'1,3% dei ricavi

    La deducibilità entro i limiti quantitativi delle spese di rappresentanza presuppone comunque che il costo sia inerente, ragionevole e collegato a finalità promozionali o di incremento dell'attività. Il rispetto della percentuale non sana l'assenza di inerenza o di adeguata prova.

  • Norme sulle spese di giudizio e sulle tariffe professionali

    Le spese di giudizio gravano sulla parte soccombente

    In assenza di specifiche ragioni, le spese non vengono compensate e sono poste a carico della parte che perde. La distinzione formale tra onorari e diritti può essere ritenuta non necessaria quando il conteggio sia analitico, conforme alle tariffe e sufficientemente verificabile.

Massime di principio

  • Il PVC e il termine dilatorio di 60 giorni sono normalmente necessari quando l'accertamento deriva da accessi o verifiche presso i locali del contribuente; non necessariamente quando l'Ufficio acquisisce informazioni mediante semplici richieste documentali.
  • Per dedurre omaggi, pasti e altre spese promozionali non basta la fattura o il documento fiscale: il contribuente deve dimostrare l'inerenza, la ragionevolezza, il collegamento con l'attività e, quando contestato, l'effettiva finalità promozionale.
  • I limiti percentuali previsti per le spese di rappresentanza operano solo dopo aver dimostrato che la spesa appartiene effettivamente a tale categoria e che è inerente all'impresa.
  • La mancata indicazione del cliente, l'effettuazione delle spese in luoghi o periodi non coerenti con l'attività e l'assenza di ulteriori giustificazioni possono consentire all'Amministrazione di negare la deduzione.
  • Le duplicazioni contabili e le rimanenze finali devono essere dimostrate con scritture, inventari e documentazione coerenti; la mera affermazione dell'esistenza dei beni o di un errore di classificazione non è sufficiente.
  • Un vizio della procura processuale può essere sanato, nei casi ammessi, mediante rinnovazione della procura, soprattutto quando ciò consenta di evitare una definizione meramente formale della controversia.
  • La sottoscrizione di un atto tributario da parte di un funzionario non dirigente non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di una valida delega.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza; la compensazione richiede circostanze specifiche e non può fondarsi su una richiesta generica.
  • La distinzione tra onorari e diritti non è necessariamente indispensabile se la liquidazione delle spese è accompagnata da un calcolo chiaro, analitico e conforme ai criteri tariffari applicabili.

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