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Sentenza

Sentenza n. 2535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 3 aprile 2024 n. 71, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 73/2020 R.G. proposto per l’annullamento: della determinazione 3 dicembre 2019 n. DET-AMB-2019-5556, notificata a mezzo pec il giorno 21 gennaio 2020, con cui la Responsabile del Servizio autorizzazioni e concessioni -SAC dell’ufficio di Reggio Emilia dell’ARPA Emilia Romagna ha disposto il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale- AIA rilasciata il 1 luglio 2010 prot. n.42143, con successivi aggiornamenti, alla Farm Service S.r.l. e all’esito ha autorizzato “una capacità massima di trattamento di carcasse e residui animali pari a 353 t/giorno, a fronte di una capacità massima impiantistica di 706 t/giorno”;

Giustizia amministrativa202404946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il riesame dell’AIA nella parte relativa alla limitazione della capacità massima di trattamento a 353 tonnellate al giorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo anzitutto l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse. Ha sostenuto che il nuovo provvedimento di riesame dell’AIA aveva integralmente sostituito il precedente titolo autorizzatorio e che il suo eventuale annullamento non avrebbe determinato la reviviscenza dell’autorizzazione antecedente, imponendo invece all’amministrazione una nuova valutazione della fattispecie. Ha inoltre contestato che la precedente AIA del 2017 contenesse realmente la medesima limitazione. Nel merito ha dedotto: il contrasto della prescrizione con circolari ministeriali che, secondo l’appellante, riferirebbero la capacità produttiva alla capacità massima dell’impianto; la violazione dell’art. 271 d.lgs. 152/2006 e il difetto di istruttoria, poiché il provvedimento non avrebbe indicato le indagini e i rilievi posti a fondamento della riduzione della capacità autorizzata né gli interessi pubblici perseguiti; la violazione del principio di proporzionalità, non essendo dimostrata l’efficacia della limitazione nella riduzione delle emissioni odorigene. ARPAE ha eccepito anche il difetto di interesse, sostenendo che l’impresa non avrebbe mai utilizzato l’impianto oltre il limite autorizzato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sul mancato utilizzo dell’impianto alla massima capacità, chiarendo che un’autorizzazione consente, ma non obbliga, l’esercizio fino al limite autorizzato; il mancato sfruttamento attuale non esclude quindi l’interesse a tutelare la possibilità di utilizzarlo in futuro. Ha accolto il primo motivo relativo alla declaratoria di inammissibilità: il nuovo provvedimento autorizzatorio, dichiaratamente sostitutivo del precedente, costituisce un nuovo rilascio e non un atto meramente confermativo. Il suo annullamento non fa rivivere il titolo precedente, ma impone una nuova riedizione del potere; pertanto il nuovo titolo può essere impugnato senza limiti derivanti dalle prescrizioni contenute negli atti anteriori. Ha respinto il motivo fondato sulle circolari ministeriali, non ravvisando in esse una prescrizione univoca che imponga di far coincidere la capacità produttiva autorizzata con la capacità massima dell’impianto; l’autorità ambientale può, in linea di principio, imporre limiti al funzionamento dell’impianto per la tutela della salute e dell’ambiente. Ha invece accolto congiuntamente i motivi relativi alla ragionevolezza della prescrizione, alla violazione dell’art. 271 d.lgs. 152/2006 e al difetto di istruttoria. Il potere di limitare il funzionamento di un impianto deve essere esercitato all’esito di una istruttoria corretta e completa e con una motivazione congrua, indicante le indagini e i rilievi posti a fondamento della misura. Nel caso concreto tale motivazione mancava. Il settimo motivo, relativo alla proporzionalità e alle specifiche misure da adottare, non è stato esaminato, perché l’annullamento imponeva una riedizione ex novo del potere e il suo esame avrebbe comportato un sindacato su poteri non ancora esercitati. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato accolto e la prescrizione contestata è stata annullata. Il resto del titolo autorizzatorio rimane valido ed efficace e consente la prosecuzione dell’attività, anche fino alla massima capacità produttiva, salva la nuova valutazione dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006

    L’attività di trattamento di carcasse e residui animali oltre la soglia prevista è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale.

  • § 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II d.lgs. 152/2006

    lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno

    Individua le attività soggette ad AIA in ragione della capacità di trattamento.

  • art. 29-quater, comma 7, d.lgs. 152/2006

    in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata

    Consente al sindaco di chiedere il riesame dell’AIA in presenza di circostanze sopravvenute e di esigenze di tutela della salute pubblica, mediante provvedimento motivato e corredato da istruttoria e proposte puntuali.

  • art. 271 d.lgs. 152/2006

    La prescrizione limitativa dell’attività ambientale deve essere sorretta da una corretta e completa istruttoria e da una motivazione congrua sulle ragioni della misura.

Massime di principio

  • Un nuovo provvedimento autorizzatorio che sostituisce integralmente il precedente costituisce un nuovo esercizio del potere e non un atto meramente confermativo; il suo annullamento non determina la reviviscenza del titolo precedente, ma impone all’amministrazione una nuova riedizione del potere secondo l’effetto conformativo della pronuncia.
  • Il titolare di un’autorizzazione ha interesse a impugnare la prescrizione che limita la capacità autorizzata anche se non ha ancora utilizzato l’impianto fino al limite massimo, poiché l’autorizzazione attribuisce una facoltà esercitabile anche in futuro.
  • L’autorità ambientale può imporre limiti al funzionamento di un impianto industriale per tutelare la salute pubblica e l’ambiente, ma deve farlo sulla base di una istruttoria corretta e completa e di una motivazione che indichi le indagini, i rilievi e le ragioni poste a fondamento della misura.
  • L’annullamento di una singola prescrizione di un titolo autorizzatorio non travolge il titolo nel suo complesso: le altre parti dell’autorizzazione restano valide ed efficaci, salvo diversa statuizione, e l’amministrazione deve riesaminare specificamente la prescrizione annullata.
  • Quando l’annullamento impone una nuova e integrale riedizione del potere, il giudice non può anticipare il sindacato sulle modalità delle misure che l’amministrazione dovrà eventualmente adottare nel nuovo procedimento, se tali poteri non sono ancora stati esercitati.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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