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Ordinanza

Ordinanza n. 3357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 3227/2026, di rigetto dell'istanza cautelare, nonché decreto ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, nella parte relativa ai termini differenziati per l'inserimento nella prima fascia delle GPS per il sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno proposto due appelli cautelari avverso l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il decreto ministeriale n. 27/2026. La censura sostanziale riguardava la previsione di termini differenziati per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, a seconda che il titolo di specializzazione sul sostegno fosse stato conseguito in Italia o all'estero. Gli appellanti contestavano la legittimità della disciplina, anche in rapporto alla normativa unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Nel procedimento relativo all'appello R.G. n. 5693/2026 gli appellanti hanno rinunciato all'impugnazione cautelare. L'appello R.G. n. 5716/2026 è stato invece esaminato sotto il profilo cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha previamente riunito i due appelli cautelari. Quanto all'appello R.G. n. 5693/2026, ha preso atto della rinuncia degli appellanti. Quanto all'appello R.G. n. 5716/2026, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris e lo ha respinto. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha escluso l'illegittimità del decreto ministeriale n. 27/2026 nella parte in cui differenzia i termini per l'inserimento nella prima fascia delle GPS in ragione dell'origine italiana o estera del titolo di sostegno. La differenziazione è stata ritenuta ragionevole e conforme alla direttiva 2005/36/CE, poiché, in assenza di un sistema unionale armonizzato di formazione, il titolo italiano è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero richiede una procedura ulteriore di riconoscimento. Tale procedura è funzionale anche a verificare l'idoneità dei docenti destinati a operare con soggetti fragili. Il Collegio ha inoltre rilevato, con riguardo al diverso orientamento giurisprudenziale invocato dagli appellanti, che il sistema della doppia riserva evidenzierebbe una lacuna quanto al termine entro cui presentare l'istanza di riconoscimento per chi abbia conseguito tardivamente il titolo estero; tale termine è invece previsto, dall'art. 7, commi 3 e 4, punto ii), del d.m. n. 27/2026, per chi abbia conseguito tempestivamente il titolo ma non abbia ancora ottenuto il riconoscimento, con scadenza al 16 marzo 2026. Le spese dei due appelli riuniti sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per l'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Disciplina l'appello cautelare; il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per accogliere l'appello R.G. n. 5716/2026.

  • direttiva 2005/36/CE

    La disciplina nazionale differenziata è stata ritenuta, in sede cautelare, conforme alla normativa unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 7, commi 3 e 4, punto ii), d.m. n. 27/2026

    Prevede il termine del 16 marzo 2026 per la presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo estero da parte di chi ne abbia conseguito tempestivamente il possesso ma non abbia ancora ottenuto il riconoscimento in Italia.

  • d.m. 16 febbraio 2026, n. 27

    La previsione di termini differenziati per l'inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione all'origine italiana o estera del titolo di sostegno è stata ritenuta ragionevole in sede di sommaria delibazione cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può respingere la domanda quando, a una sommaria delibazione, la censura di illegittimità dell'atto impugnato non presenti un sufficiente fumus boni iuris.
  • È ragionevole differenziare le modalità o i termini di inserimento in graduatorie pubbliche tra titoli conseguiti nell'ordinamento nazionale e titoli conseguiti all'estero, quando questi ultimi richiedano un ulteriore procedimento di riconoscimento non previsto per i primi.
  • La differenziazione tra titoli nazionali ed esteri può risultare conforme alla direttiva 2005/36/CE se è collegata alla necessità di verificare il riconoscimento della qualifica e l'idoneità professionale, soprattutto per attività rivolte a soggetti particolarmente fragili.
  • La rinuncia all'appello cautelare impone al giudice di prenderne atto, mentre le spese possono essere compensate per giusti motivi correlati alla peculiarità della controversia e alla presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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