Cassazione Penale, Ordinanza n. 18319/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando che la riforma dell'art. 613 c.p.p. richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente con recidiva nel biennio. Il ricorso è stato presentato e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore cassazionista, non essendo più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato. È stata anche richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della nuova disciplina.
Norme richiamate
l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato va dichiarata con procedura de plano.
dopo la riforma della legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.
art. 24 Cost.
la disciplina è stata ritenuta non lesiva del diritto di difesa.
art. 111, comma 7, Cost.
la disciplina è stata ritenuta compatibile con il diritto al ricorso in cassazione nei limiti consentiti dal legislatore processuale.
art. 6 CEDU
la previsione della rappresentanza tecnica in cassazione non è stata ritenuta contrastante con il diritto a un equo processo.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La previsione di una rappresentanza tecnica qualificata per proporre ricorso in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa o le garanzie convenzionali.
- Quando il ricorso è inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione non incide sul merito della condanna di primo e secondo grado, che resta ferma.
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