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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36279/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania del 11/05/2021 lamentando la contraddittorietà della motivazione: la Corte avrebbe escluso la congruità della pena concordata in sede di udienza preliminare (patteggiamento) e quindi rigettato la sua applicazione, ma poi avrebbe inflitto una pena (anni 3 e mesi 2 di reclusione e €500 di multa) addirittura inferiore rispetto alla pena risultante dalla richiesta di patteggiamento prima della riduzione per il rito. In sostanza, il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia negato l'originario concordato per incongruità, pur applicando poi una sanzione più favorevole di quella indicata nella proposta iniziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di applicazione della pena patteggiata era stata reiterata solo con riguardo al reato originario di rapina aggravata e non rispetto alla nuova e complessiva contestazione (era stato poi contestato anche il reato di lesioni aggravate). Perciò, non essendovi stata una rinnovata richiesta che coprisse l'intera imputazione, né una sollecitazione per una definizione unitaria del processo con rito speciale, né il Tribunale né la Corte d'appello potevano "recuperare" il contenuto dell'originario accordo sanzionatorio. La doglianza del ricorrente è quindi manifestamente infondata in sede di appello e non è scrutinabile in cassazione. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il Collegio non ha rilevato d'ufficio la prescrizione del reato di lesioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento; la reiterazione della richiesta di patteggiamento deve essere valutata rispetto allo stato della res iudicanda al momento dell'apertura del dibattimento

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Disciplina della contestazione al dibattimento di un nuovo reato; la nuova contestazione può modificare la res iudicanda e richiede una nuova valutazione della richiesta di patteggiamento

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Consente alla difesa di chiedere termini a difesa in caso di nuova contestazione; nel caso in esame la richiesta fu concessa e il Tribunale rinviò l'udienza senza decidere sull'originaria richiesta di applicazione della pena

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Non prevale automaticamente sulle regole di ammissibilità delle impugnazioni; la declaratoria di inammissibilità preclude la rilevazione d'ufficio di questioni come l'estinzione del reato per prescrizione se non dedotte nella impugnazione valida

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Corte ha ritenuto che tale rilevazione non possa essere esercitata se il ricorso è inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di legge in favore della Cassa delle ammende per motivi di inammissibilità

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) deve riguardare la totalità della res iudicanda: se durante il processo vengono contestati nuovi reati o viene modificata l'imputazione, la parte deve rinnovare esplicitamente la richiesta in relazione all'intera imputazione per consentire l'applicazione del concordato.
  • Se il patteggiamento è stato rigettato in udienza preliminare e poi reiterato al dibattimento, la sua efficacia dipende dall'assenza di modifiche rilevanti dell'accusa; l'aggiunta di capi di imputazione può impedire al giudice di merito di applicare il precedente accordo senza una richiesta aggiornata.
  • In sede di impugnazione, i motivi manifestamente infondati sono inammissibili e tale inammissibilità può precludere l'esame di questioni sostanziali in cassazione; l'eventuale accoglimento del motivo inammissibile non determinerebbe un esito utile nel giudizio di rinvio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso limita la possibilità per la Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato (es. prescrizione) se tali questioni non sono state dedotte validamente nell'impugnazione.
  • È essenziale per la difesa curare la tempestiva e completa formulazione delle richieste deflattive (patteggiamento o altro rito speciale) e, in caso di modifiche della contestazione, sollecitare espressamente una definizione unitaria del processo per ottenere gli effetti premiali del rito speciale.

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