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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06635/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso un'ordinanza del giudice di sorveglianza di Frosinone del 16 settembre 2024. La Corte non entra nel merito della decisione impugnata, perché rileva un vizio originario del ricorso: l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017. In assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica anche la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare le forme di proposizione previste dalla legge; la Corte richiama la norma nel combinato disposto che impone il deposito/atto firmato da difensore abilitato nei casi previsti.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma viene richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto/rafforzato il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di difensori cassazionisti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, quando la legge lo richiede, pena l'inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso, in violazione del requisito di difesa tecnica prevista per la cassazione, determina un vizio formale insanabile rilevabile d'ufficio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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