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Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dalla Questura di Bologna - Ufficio immigrazione in data 23/8/2022 e notificato in data 23/12/2022; di tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202300136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rifiuto del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, motivato da precedenti penali e pericolosità sociale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna del 23 agosto 2022, notificato il 23 dicembre 2022, con il quale era stata respinta l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rifiutato il rinnovo del permesso per lavoro autonomo. Il diniego era fondato sulla presenza di tre precedenti penali per gravi reati e sul conseguente giudizio di pericolosità sociale. L’istanza cautelare era stata respinta in primo grado e la decisione cautelare era stata confermata dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio, la Questura di Parma ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi familiari. La difesa ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, la cessata materia del contendere e la rinuncia agli atti, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia agli atti non ha prodotto l’estinzione del giudizio perché non rispettava le formalità dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., in particolare la notificazione alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dalla rinuncia irrituale e dal rilascio, nelle more, di un diverso permesso di soggiorno è stata desunta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha escluso la cessata materia del contendere perché il permesso per motivi familiari non soddisfaceva integralmente la pretesa azionata, diretta a ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di un titolo di soggiorno diverso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.

    anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    La rinuncia agli atti priva delle formalità prescritte non determina l’estinzione del giudizio, ma può costituire, insieme ad altri fatti o comportamenti univoci, elemento per accertare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessata materia del contendere richiede che il provvedimento sopravvenuto soddisfi integralmente la pretesa azionata; il rilascio di un diverso titolo di soggiorno non è sufficiente quando non attribuisce il titolo specificamente richiesto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuti fatti o provvedimenti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti priva delle formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non determina l’estinzione del giudizio, ma può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, ove il comportamento della parte e gli atti sopravvenuti siano univoci.
  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un titolo amministrativo diverso da quello richiesto non determina la cessazione della materia del contendere se non soddisfa integralmente la pretesa azionata; può tuttavia comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l’improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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