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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36996/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Con un unico motivo, articolato anche con successivo motivo aggiunto, ha denunciato violazione di legge e omessa motivazione per il mancato esame dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Ha dedotto che la notifica era stata effettuata presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza adeguate ricerche presso il domicilio dichiarato e senza gli adempimenti dell'art. 157, comma 8, c.p.p., compreso l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Ha inoltre allegato di essere alloglotta e che l'impossibilità per il difensore di informarlo dell'udienza gli aveva causato un concreto pregiudizio difensivo: avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee, depositare ulteriori documenti e invocare un motivo assolutorio collegato alla tenuità del fatto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2025. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità, sostenendo che si trattasse di nullità a regime intermedio e che il ricorso non specificasse una lesione concreta né dimostrasse che l'imputato fosse rimasto ignaro dell'udienza nonostante il rapporto fiduciario con il difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che la notificazione del decreto di citazione in appello in luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato determina, di regola, una nullità generale a regime intermedio, da dedurre nei termini di cui all'art. 182 c.p.p.; se però l'irritualità rende la notifica concretamente inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto, ricorre una nullità assoluta per omessa notificazione ai sensi dell'art. 179 c.p.p. L'eccezione era stata tempestivamente proposta nelle conclusioni scritte in appello, ma non era stata esaminata. Poiché mancava agli atti la prova di un eventuale tentativo di notifica presso il domicilio eletto e la difesa aveva allegato specificamente il pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa e l'assenza di effettiva conoscenza del giudizio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti a un'altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Non è stata pronunciata una decisione assolutoria nel merito.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.p.

    Ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.

    La nullità a regime intermedio derivante dalla notifica del decreto in un luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato deve essere eccepita nei termini dell'art. 182 c.p.p., salvo che la notifica sia concretamente inidonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 179 c.p.p.

    Ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.

    Quando la notificazione irrituale non consente in concreto al destinatario di conoscere l'atto, il vizio integra nullità assoluta per omessa notificazione.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Nel caso in esame la nullità è stata tempestivamente eccepita dal ricorrente con le conclusioni scritte presentate nel giudizio di appello, eccezione che, tuttavia, non è stata esaminata dalla sentenza rescindente.

    La Corte richiama la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. nel quadro dell'eccezione tempestivamente proposta; il vizio rileva in ragione della mancanza di prova del tentativo di notifica presso il domicilio eletto e delle allegazioni circa la mancata conoscenza del giudizio.

  • art. 157, comma 8, c.p.p.

    Ritiene, pertanto, questa Corte che, mancando agli atti la prova dell’eventuale tentativo di notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall’imputato e tenuto conto delle specifiche allegazioni difensive circa il pregiudizio che ne è conseguito per l’esercizio del diritto di difesa e la effettiva conoscenza da parte dell’imputato della celebrazione del giudizio di appello, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

    In presenza di allegazioni specifiche sulla mancata effettiva conoscenza e sul pregiudizio difensivo, l'assenza agli atti della prova del tentativo di notificazione presso il domicilio eletto sostiene l'accoglimento dell'eccezione relativa alla regolarità della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello in un luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato determina, di regola, una nullità generale a regime intermedio, da dedurre nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p.; se l'irritualità rende la notifica concretamente inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto, si configura invece una nullità assoluta per omessa notificazione.
  • Nel valutare l'eccezione relativa alla notifica del decreto di citazione, rilevano la prova dell'eventuale tentativo di notificazione presso il domicilio eletto e le allegazioni specifiche circa l'effettiva conoscenza del giudizio e il pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto di difesa.
  • L'eccezione di nullità tempestivamente proposta nel giudizio di appello deve essere esaminata dal giudice; la sua omissione, unitamente all'assenza di prova del tentativo di notifica presso il domicilio eletto e alle specifiche allegazioni di pregiudizio, può giustificare l'annullamento della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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