Sentenza del 18/11/2015 n. 6051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico art. 38 dpr 600/73 -Contradditorio preventivo da parte dell'Ufficio con il contribuente - Inosservanza obbligo - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che, nell'accertamento sintetico, l'invito al contribuente a fornire chiarimenti e l'avvio del procedimento di accertamento con adesione costituiscono passaggi obbligatori. La loro omissione comporta la nullità dell'accertamento, poiché impedisce lo svolgimento del contraddittorio preventivo previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento sintetico del reddito complessivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse rispettato gli obblighi di contraddittorio preventivo. In particolare, l'Ufficio avrebbe dovuto invitare il contribuente a comparire personalmente o tramite rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti e, successivamente, attivare il procedimento di accertamento con adesione.
Norme richiamate
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito complessivo e impone all'Ufficio di acquisire preventivamente dal contribuente dati e notizie rilevanti mediante invito al contraddittorio.
Art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Prevede l'avvio del procedimento di accertamento con adesione; nel contesto dell'accertamento sintetico, tale procedimento deve essere attivato successivamente al confronto iniziale con il contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione procede con un accertamento sintetico, deve consentire al contribuente di fornire preventivamente chiarimenti, dati e documenti rilevanti.
- L'invito al contraddittorio non è una formalità meramente facoltativa: la sua omissione può determinare la nullità dell'accertamento.
- Dopo il primo confronto, l'Ufficio deve avviare il procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità previste dalla legge.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se ha ricevuto un invito a comparire e se l'Ufficio ha rispettato la successiva procedura di adesione; l'assenza di tali passaggi può costituire un motivo di impugnazione.
- La nullità deriva dal mancato rispetto delle garanzie procedimentali, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale, salvo eventuali diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
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