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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24114/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

Una società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese ha convenuto in giudizio i componenti del raggruppamento e altri soggetti chiedendo, da un lato, il rimborso di somme anticipate a titolo di cauzione provvisoria poi escussa dalla stazione appaltante e, dall’altro, il risarcimento del danno emergente asseritamente derivato dall’esclusione del raggruppamento dalla gara, con domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale di uno dei componenti in solido con la cooperativa odierna ricorrente. Le convenute hanno eccepito l’incompetenza del tribunale per la presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 del regolamento dell’ATI. Il Tribunale di Roma ha respinto l’eccezione ritenendo che la clausola deferisse agli arbitri solo le controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione dell’accordo di raggruppamento, mentre le domande proposte in giudizio avevano causa petendi estranea a tale accordo. La cooperativa ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dell’art. 816-quater c.p.c., sostenendo che la pluralità di parti non escluda l’arbitrato quando gli interessi siano raggruppabili in due gruppi omogenei e contrapposti e che, in ogni caso, la domanda avrebbe dovuto frammentarsi in più arbitrati; 2) violazione dell’art. 819-ter c.p.c., assumendo che la pendenza della causa davanti al giudice ordinario o la connessione con altre cause non impedisca la competenza arbitrale; 3) violazione dell’art. 808 c.p.c., censurando l’interpretazione del Tribunale circa la presunta rinuncia alla clausola compromissoria e la pretesa incompatibilità tra domanda di regresso e arbitrato. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato, osservando che la clausola compromissoria devolve agli arbitri soltanto le controversie aventi causa petendi nel contratto cui accede e che, in assenza di espressa volontà contraria, non vi rientrano le azioni di responsabilità extracontrattuale o le domande fondate su rapporti diversi, anche se collegate di fatto al contratto. Poiché le domande svolte in causa avevano titolo estraneo al regolamento ATI/atto costitutivo del raggruppamento, la competenza del giudice ordinario è stata confermata.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la decisione del Tribunale di Roma che aveva negato l’eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria. La Corte ha ritenuto che le domande proposte in giudizio non rientrassero nell’ambito oggettivo della clausola arbitrale, limitata alle controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione dell’accordo di raggruppamento. In particolare, la domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale e le domande di rimborso della cauzione escussa avevano causa petendi diversa e autonoma rispetto al contratto contenente la clausola compromissoria. È stata dunque confermata la competenza del tribunale ordinario.

Norme richiamate

  • art. 816 quater c.p.c.

    La norma non è stata ritenuta decisiva nel caso, perché la Corte ha escluso in radice che le domande rientrassero nell’ambito oggettivo della convenzione arbitrale.

  • art. 819 ter c.p.c.

    La pendenza della causa davanti al giudice ordinario o la connessione con altre cause non muta l’esito quando la controversia non è compresa nella clausola compromissoria.

  • art. 808 c.p.c.

    La clausola compromissoria va interpretata secondo il suo contenuto letterale e, salvo diversa volontà espressa, copre solo le controversie aventi causa petendi nel contratto cui accede.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state proposte come violazioni di legge e vizio di motivazione, ma sono state tutte ritenute infondate.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione di un accordo non si estende, in mancanza di espressa previsione contraria, alle azioni fondate su responsabilità extracontrattuale, anche se tali azioni abbiano un collegamento fattuale con il rapporto contrattuale.
  • Ai fini della delimitazione della competenza arbitrale, occorre avere riguardo alla causa petendi della domanda: solo le pretese che trovano titolo nel contratto contenente la clausola arbitrale rientrano nella devoluzione agli arbitri.
  • La presenza di pluralità di parti, di domande trasversali o di connessione con altre domande non consente di attrarre in arbitrato controversie che, per oggetto e titolo, restano estranee all’ambito oggettivo della convenzione arbitrale.
  • L’interpretazione della clausola compromissoria, quando rileva per stabilire la competenza, è sindacabile in cassazione come questione di rito, potendo la Corte verificare se il giudice di merito abbia correttamente individuato l’ambito della devoluzione agli arbitri.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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