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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22282/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia da parte del ricorrente. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'art. 616 c.p.p. si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità, incluse quelle derivanti da rinuncia all'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto agli effetti civili nell'interesse della parte civile, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15/09/2025. Prima della decisione, il ricorrente, mediante dichiarazione sottoscritta e autenticata dal difensore e procuratore speciale in data 8/05/2026, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e ha applicato la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    non distingue tra le varie cause di inammissibilità

    la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso si applica anche quando l'inammissibilità dipende da rinuncia all'impugnazione, e non solo nei casi di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, c.p.p.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato come una delle ipotesi di inammissibilità cui si aggiunge, e non si limita, quella derivante da rinuncia.

  • art. 591 c.p.p.

    comprende tra le ipotesi di inammissibilità anche il caso della rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia all'impugnazione.
  • L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità: la sanzione pecuniaria è applicabile ogni volta che il ricorso sia dichiarato inammissibile, compresa l'ipotesi ricompresa nell'art. 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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