Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1531/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS-. -OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione); - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese – per quanto occorrer possa – la nota 31.03.2025 ed il successivo decreto di assegnazione con cui l’I.T.S.E. “R. -OMISSIS-” ha preannunciato alla ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.

Giustizia amministrativa202505556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della ricorrente a una scuola dell'Emilia-Romagna per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2024/2025, nonché gli atti ministeriali e scolastici connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'assegnazione disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per sostenere l'esame di Stato presso una determinata istituzione scolastica, insieme alle circolari ministeriali relative alle domande di partecipazione e alla formazione delle commissioni, al decreto ministeriale disciplinante l'esame di Stato e agli ulteriori atti connessi, compresa la comunicazione relativa agli esami preliminari. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 12 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l'assegnazione e gli atti connessi. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che, in applicazione del principio della domanda, il giudice non può pronunciarsi nel merito quando la parte dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione di merito comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure dedotte.
  • In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo può decidere il merito soltanto su iniziativa della parte che assume di essere lesa; il processo resta nella disponibilità del ricorrente, che può dichiarare prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
  • La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della decisione sul merito, impedisce al giudice di pronunciarsi sull'annullamento degli atti impugnati e conduce alla definizione del giudizio per improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.