Cassazione Penale, Sentenza n. 14689/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto del riesame contro la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Hanno dedotto: (1) inutilizzabilità di due intercettazioni ambientali per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p.; (2) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) perché la motivazione non proverebbe l'operatività di una consorteria né il collegamento degli indagati ad essa; (3) carenza delle esigenze cautelari e ingiustificata mancata adozione di misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestà infondatezza, rilevando che i motivi riproducevano le stesse doglianze già valutate e disattese in sede di riesame senza confronto critico con la motivazione impugnata. In particolare: (a) le intercettazioni non sono decisive e la loro autorizzazione è stata ritenuta legittima perché, ai fini dell'art. 267 c.p.p., era sufficiente la plausibilità della ipotesi delittuosa alla luce degli avvicinamenti insistenti e del rifiuto di trattare telefonicamente; (b) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente ritenuta sussistente in quanto la condotta (reiterati avvicinamenti, richiesta di "contributo" per determinate famiglie, invito a "bussare" prima di iniziare i lavori) risultava concretamente evocativa della forza intimidatrice delle consorterie locali, senza necessità di prova di appartenenza formale; (c) la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata superata dai difensori: il tribunale del riesame ha rilevato spregiudicatezza della condotta, capacità intimidatoria, prossimità temporale dei fatti, precedente penale (per Tuccio) e rischio di inquinamento probatorio. Conseguentemente sono state confermate le esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure meno afflittive. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato come norma sul tentativo (reato tentato), utilizzato per qualificare il reato di tentata estorsione contestato.
Norma che disciplina il reato di estorsione; applicata per configurare il tipo di reato (nella forma tentata) contestato agli indagati.
Aggravante del metodo mafioso: la Corte conferma che può ritenersi integrata anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta sia concretamente evocativa della forza intimidatrice delle consorterie locali.
Norma procedurale sui presupposti per le intercettazioni: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che al momento dell'autorizzazione vi fosse un quadro fattuale di plausibilità dell'ipotesi delittuosa.
Richiede gravi indizi di reato per autorizzare le intercettazioni; la Corte ha precisato che tale requisito non richiede una prova probatoria piena, ma la plausibilità sommaria dell'ipotesi delittuosa.
Richiamata nella doglianza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto la questione infondata dato il quadro complessivo degli elementi raccolti.
art. 15 Cost.
Citata dai ricorrenti tra i profili costituzionali da tutelare (probabilmente libertà personale/diritto di difesa); la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comporti illegittimità della misura cautelare o delle intercettazioni nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto che i profili di legittimità procedurale sindacati non siano tali da violare il diritto di difesa in modo da inficiare l'ordinanza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'esposizione dei motivi in cassazione: la Corte osserva che i motivi saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Norma sul bilanciamento delle esigenze cautelari; i ricorrenti la invocano per contestare la misura, ma la Corte ritiene che il tribunale del riesame abbia correttamente valutato il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia applicato correttamente i criteri di valutazione.
Disciplina l'applicazione delle misure cautelari e le presunzioni relative; la Corte conferma l'applicabilità della presunzione prevista dal comma 3 per i reati aggravati dal metodo mafioso.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte afferma che è applicabile anche ai tentativi e che può essere superata solo mediante elementi concreti idonei a confutarla.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e alla sanzione amministrativa (cassa delle ammende).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiami procedurali per gli adempimenti a seguito della decisione: la Corte dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La cassazione è inammissibile se i motivi riproducono in modo aspecifico le stesse censure già valutate nei gradi precedenti senza un confronto critico con la motivazione impugnata.
- Ai fini dell'autorizzazione alle intercettazioni (art. 267 c.p.p.) basta la plausibilità sommaria dell'ipotesi delittuosa: non è richiesto lo stesso grado di prova richiesto per l'applicazione della misura cautelare.
- L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta sia concretamente idonea a evocare la forza intimidatrice di consorterie locali.
- Per i reati aggravati dal metodo mafioso opera la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; spetta alla difesa produrre elementi concreti e specifici per superarla.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede un esame complessivo (tipo di reato, modalità concrete, situazione personale e rischi di inquinamento probatorio); divergenze di valutazione non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è articolata.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo giustificazioni per colpa nell'impugnazione.
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