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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14689/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto del riesame contro la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Hanno dedotto: (1) inutilizzabilità di due intercettazioni ambientali per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p.; (2) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) perché la motivazione non proverebbe l'operatività di una consorteria né il collegamento degli indagati ad essa; (3) carenza delle esigenze cautelari e ingiustificata mancata adozione di misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestà infondatezza, rilevando che i motivi riproducevano le stesse doglianze già valutate e disattese in sede di riesame senza confronto critico con la motivazione impugnata. In particolare: (a) le intercettazioni non sono decisive e la loro autorizzazione è stata ritenuta legittima perché, ai fini dell'art. 267 c.p.p., era sufficiente la plausibilità della ipotesi delittuosa alla luce degli avvicinamenti insistenti e del rifiuto di trattare telefonicamente; (b) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente ritenuta sussistente in quanto la condotta (reiterati avvicinamenti, richiesta di "contributo" per determinate famiglie, invito a "bussare" prima di iniziare i lavori) risultava concretamente evocativa della forza intimidatrice delle consorterie locali, senza necessità di prova di appartenenza formale; (c) la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata superata dai difensori: il tribunale del riesame ha rilevato spregiudicatezza della condotta, capacità intimidatoria, prossimità temporale dei fatti, precedente penale (per Tuccio) e rischio di inquinamento probatorio. Conseguentemente sono state confermate le esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure meno afflittive. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma sul tentativo (reato tentato), utilizzato per qualificare il reato di tentata estorsione contestato.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; applicata per configurare il tipo di reato (nella forma tentata) contestato agli indagati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del metodo mafioso: la Corte conferma che può ritenersi integrata anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta sia concretamente evocativa della forza intimidatrice delle consorterie locali.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sui presupposti per le intercettazioni: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che al momento dell'autorizzazione vi fosse un quadro fattuale di plausibilità dell'ipotesi delittuosa.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiede gravi indizi di reato per autorizzare le intercettazioni; la Corte ha precisato che tale requisito non richiede una prova probatoria piena, ma la plausibilità sommaria dell'ipotesi delittuosa.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto la questione infondata dato il quadro complessivo degli elementi raccolti.

  • art. 15 Cost.

    Citata dai ricorrenti tra i profili costituzionali da tutelare (probabilmente libertà personale/diritto di difesa); la Corte non ha ritenuto che tale richiamo comporti illegittimità della misura cautelare o delle intercettazioni nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto che i profili di legittimità procedurale sindacati non siano tali da violare il diritto di difesa in modo da inficiare l'ordinanza impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'esposizione dei motivi in cassazione: la Corte osserva che i motivi saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sul bilanciamento delle esigenze cautelari; i ricorrenti la invocano per contestare la misura, ma la Corte ritiene che il tribunale del riesame abbia correttamente valutato il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia applicato correttamente i criteri di valutazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione delle misure cautelari e le presunzioni relative; la Corte conferma l'applicabilità della presunzione prevista dal comma 3 per i reati aggravati dal metodo mafioso.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte afferma che è applicabile anche ai tentativi e che può essere superata solo mediante elementi concreti idonei a confutarla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e alla sanzione amministrativa (cassa delle ammende).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiami procedurali per gli adempimenti a seguito della decisione: la Corte dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La cassazione è inammissibile se i motivi riproducono in modo aspecifico le stesse censure già valutate nei gradi precedenti senza un confronto critico con la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'autorizzazione alle intercettazioni (art. 267 c.p.p.) basta la plausibilità sommaria dell'ipotesi delittuosa: non è richiesto lo stesso grado di prova richiesto per l'applicazione della misura cautelare.
  • L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta sia concretamente idonea a evocare la forza intimidatrice di consorterie locali.
  • Per i reati aggravati dal metodo mafioso opera la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; spetta alla difesa produrre elementi concreti e specifici per superarla.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede un esame complessivo (tipo di reato, modalità concrete, situazione personale e rischi di inquinamento probatorio); divergenze di valutazione non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è articolata.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo giustificazioni per colpa nell'impugnazione.

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