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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14584/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di aggravamento che aveva sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 273 c.p.p., e illogicità della motivazione. Sosteneva che, per l'applicazione dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., l'aggravamento in esecuzione non è consentito se il fatto è di lieve entità; nel caso concreto il fatto sarebbe di lieve entità poiché si trattava della detenzione di 25 grammi lordi di cocaina, rientrante nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, e il Tribunale del riesame non avrebbe considerato adeguatamente la quantità di sostanza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo: la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto doglianze generiche già valutate e ritenute infondate dal Tribunale del riesame. Si è precisato che l'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. disciplina specificamente le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari e il giudizio sulla lieve entità si riferisce alla violazione delle prescrizioni e non al reato originario; pertanto l'invocazione di tale norma era fuori luogo. Il Tribunale del riesame aveva invece motivato l'aggravamento valorizzando la personalità trasgressiva del Fezaa (violazione del divieto di dimora e reiterazione di un reato analogo) e aveva ritenuto non rilevante, ai fini dell'aggravamento, la circostanza della lieve entità già accertata nel giudizio abbreviato (che aveva portato a condanna a un anno e a una multa). Per tali ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare; non oggetto di interpretazione decisoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come presunta violata nell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non ha esaminato nel merito le censure avanzate ai sensi di tali lett..

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione/istruttoria; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero riproposizioni generiche e prive della necessaria correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa disposizione come riferita specificamente alle violazioni delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari: il giudizio sulla lieve entità concerne la violazione della prescrizione violata e non il fatto-reato per il quale era stata applicata la misura originaria; pertanto non era applicabile alla fattispecie dedotta dal ricorrente.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale rilevante per la qualificazione del fatto come di lieve entità; la Corte osserva che la lieve entità del reato poteva già essere stata accertata nel giudizio abbreviato, ma ciò non impedisce di considerare altri elementi (reiterazione, violazioni delle misure) ai fini dell'aggravamento cautelare.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la previsione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità con profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale menzionata in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: motivi generici o la semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito sono dichiarati inammissibili.
  • L'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. si applica alle violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari; il criterio della lieve entità riguarda la violazione stessa e non automaticamente il reato originario.
  • La qualificazione della gravità del fatto (es. lieve entità per quantità di stupefacente) può essere rilevante ma non esclude di per sé la possibilità di aggravamento della misura quando emergano elementi personali e comportamentali (reiterazione del reato, violazione delle misure) che ne giustifichino la sostituzione con la custodia cautelare.
  • Nel giudizio cautelare di gravame occorre confrontarsi specificamente con i motivi addotti dal giudice che ha deciso l'aggravamento; la mera insistenza su circostanze già pacifiche e valutate non è sufficiente.
  • La presentazione di ricorsi in Cassazione manifestamente aspecifici o reiterativi può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.

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