Cassazione Penale, Sentenza n. 14583/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari (22/12/2025) che aveva annullato parzialmente il sequestro preventivo relativo a un immobile sito in Manfredonia, via Campanile n. 209, ritenendo inesistente la sproporzione reddituale che giustificava l'ablazione. L'appello per cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 240-bis cod. pen., sostenendo che le rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile rappresentano la parte prevalente del prezzo e che gli esborsi avvenuti coincidono con il periodo in cui sono stati commessi i delitti a lui ascritti; il ricorrente affermava che anche adottando i calcoli della difesa e una riduzione delle spese familiari, la prova della sproporzione risultava comunque positiva, considerati i risultati negativi dell'analisi fonti-impieghi nel periodo 2017-2022.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile (sentenza depositata il 12/03/2026). La Corte ha ritenuto che il motivo proposto non configurasse una violazione di legge ma una mera richiesta di riqualificazione dei fatti e di diversa valutazione del materiale probatorio e della motivazione del giudice del riesame. Si è richiamata la giurisprudenza secondo cui in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentita la sindacabilità per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti (assenza o motivazione apparente), mentre il travisamento dei presupposti o la contrapposizione di una diversa lettura del fatto sono materie non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato che la consulenza tecnica della difesa aveva sollevato dubbi metodologici (uso di indici ISTAT, lacune contabili per anni anteriori al 2017 non considerati, acquisto dell'immobile nel 2011, sottostima dei redditi leciti) e che le doglianze del ricorrente si risolvevano in una mera divergenza di valutazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Rinvio alle ragioni di legittimità consentite in cassazione: il ricorso per cassazione deve fondarsi su violazioni di legge; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto fosse in realtà una richiesta di riconsiderazione dei fatti non ammessa ai sensi di questa norma
art. 240-bis, codice penale
Norma collegata alla disciplina del sequestro/accertamento della sproporzione tra beni e redditi; nel caso la Corte ha esaminato la dedotta applicazione di tale norma e ritenuto che la censura fosse meramente un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie
art. 325, comma 1, codice di procedura penale
Richiamata per precisare i limiti dell'impugnazione per violazione di legge: la nozione di violazione di legge ammissibile comprende l'assenza o la manifesta apparente motivazione, ma non la semplice contraddittorietà o illogicità che richiedono il motivo autonomo di cui all'art. 606 lett. e)
art. 611, comma 1-bis, codice di procedura penale
Richiamato in relazione alla trattazione cartolare del ricorso, ossia alla modalità di trattazione senza discussione orale
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (es. sequestro preventivo) sono ammissibili in via di legittimità solo le questioni di diritto e i vizi motivazionali assoluti (assenza o motivazione meramente apparente); non è ammessa la semplice riconsiderazione dei fatti o la diversa valutazione delle prove.
- Quando si contesta la proporzionalità del sequestro per sproporzione reddituale, l'impugnazione in cassazione deve dimostrare errori di diritto o gravi carenze motivazionali, non limitarsi a fornire una diversa ricostruzione del bilancio fonti-impieghi.
- Per contrastare un provvedimento ablativo basato su calcoli economici è efficace produrre (già nelle fasi precedenti) una consulenza tecnica che evidenzi vizi metodologici strutturali e che individui precisamente in cosa la determinazione fatta dall'autorità sia contraria alla normativa o ai principi di calcolo applicabili.
- Se la motivazione del giudice è del tutto mancante, contraddittoria o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, ciò può costituire motivo ammissibile in Cassazione; viceversa, la mera divergenza interpretativa della prova non lo è.
- In impugnative cautelari è utile inquadrare i rilievi non come semplice rifiuto delle risultanze probatorie ma come specifiche violazioni procedurali o normative (ad es. errore nel computo degli elementi di giudizio, omissione di fatto essenziale) per rientrare nell'ambito delle censure di legittimità.
- La documentazione reddituale va ricostruita con copertura temporale coerente rispetto all'acquisto dei beni e ai periodi rilevanti indicati dall'autorità, per evitare che la discrezionalità del giudice del riesame prevalga sulla contestazione: lacune temporali o metodologiche agevolano la conclusione che la chiave di lettura prospettata sia una mera rivalutazione.
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