Cassazione Penale, Sentenza n. 14581/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di cocaina (art. 187 cod. strada). I motivi principali: (1) nullità/manifestapelillogicità della motivazione e valutazione non critica di dichiarazioni rese in dibattimento dal militare, con conseguente violazione dell'art.187 comma 2-bis (rilevata inutilizzabilità degli accertamenti tossicologici); (2) censura sul trattamento sanzionatorio: rilevata omissione della richiesta di archiviazione agli atti, mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria e rifiuto del riconoscimento della particolare tenuità; (3) richiesta di riconsiderare attenuanti generiche, non menzione della condanna e valutare il comportamento successivo all'evento (messa alla prova, lavori di pubblica utilità).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito ritenendo legittima la valutazione probatoria e la motivazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (dottrina della doppia conformità). In particolare: è stato ritenuto corretto il giudizio degli operanti secondo cui sussisteva "ragionevole motivo" per ritenere lo stato di alterazione (sintomi osservati al controllo e possesso di stupefacente occultato), e pertanto utilizzabili gli esiti degli esami ematici che hanno confermato l'assunzione di cocaina; è stata adeguatamente motivata l'esclusione della particolare tenuità dell'offesa in ragione della pericolosità della condotta (tra cui il mancato arresto al posto di blocco e lo stato di confusione) e dei precedenti penali; il diniego della sostituzione della pena detentiva è stato ritenuto legittimo alla luce della valutazione prognostica sulla rieducazione del reo e della tipologia e numerosità dei precedenti; le censure che chiedevano una rivalutazione dei fatti o della persuasività della prova sono state ritenute inammissibili perché attinenti alla sfera di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà, non ravvisata. Conseguentemente è confermata la condanna (pena di 6 mesi di arresto, ammenda di euro 1.500,00 e spese processuali) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) - art. 187
comma 1; comma 2-bis; commi 3 e ss.
La Corte ha ritenuto che, in presenza di sintomi osservati dagli operanti e del possesso di stupefacente, sussisteva "ragionevole motivo" per sospettare l'effetto di sostanze e dunque gli accertamenti tossicologici eseguiti sono utilizzabili; la pretesa inutilizzabilità richiamata dal ricorrente è stata rigettata.
Codice Penale - art. 131-bis
I giudici di merito hanno escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, valutando la modalità della condotta e l'entità del pericolo come incompatibili con il requisito della tenuità.
Codice Penale - art. 133
L'art. 133 è stato applicato come parametro per la valutazione della colpevolezza, modalità della condotta e per valutare l'idoneità di pene sostitutive o la sussistenza della particolare tenuità; i precedenti penali sono stati considerati indice rilevante ai fini della prognosi sulla rieducazione.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 58
La Corte ha richiamato il principio per cui l'applicazione delle pene sostitutive è vincolata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; pertanto il diniego di una pena sostitutiva può essere giustificato dalla valutazione negativa sulla rieducazione del condannato.
Codice di Procedura Penale - art. 616
L'art. 616 è stato applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di cassazione.
Codice di Procedura Penale - art. 606
Richiamata la limitazione del sindacato di Cassazione alle ipotesi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; le doglianze che attengono alla valutazione dei fatti non sono ammesse salvo questi profili.
Codice di Procedura Penale - art. 431
Osservato che la richiesta di archiviazione, pur presente nel fascicolo, non è elemento richiesto agli atti quando si procede con rito dibattimentale; comunque il richiamo alla richiesta non ha modificato l'esito della valutazione sul punto probatorio.
Massime di principio
- La Corte di cassazione limita il suo controllo alla motivazione e non riconsidera i fatti: le valutazioni di credibilità e la comparazione delle fonti probatorie spettano al giudice di merito salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o motivazioni basate su mere congetture.
- La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) aggrega le motivazioni in un corpo unitario, aggravando l'onere del ricorrente di confutare puntualmente gli argomenti di merito.
- Per la legittima esecuzione di accertamenti tossicologici è sufficiente un "ragionevole motivo" fondato su elementi obiettivi rilevati dagli operanti (sintomi compatibili con alterazione e possesso di stupefacente); discrepanze tra rapporto di servizio e deposizione in dibattimento non determinano automaticamente inattendibilità.
- Il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta degli elementi (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo); condotte che aggravano il rischio per la sicurezza (es. mancato arresto al posto di blocco, stato di confusione) possono escludere la tenuità.
- La concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena e il diniego delle pene sostitutive sono compatibili se fondati su valutazioni differenziate: la sospensione può basarsi su una prognosi di non recidiva mentre la mancata sostituzione può derivare da ritenute inidoneità delle misure alternative alla rieducazione.
- La presenza di precedenti rilevanti (numero, natura ed epoca) costituisce elemento legittimo per negare la sostituzione della pena o per valutare negativamente la prognosi di rieducazione.
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