Cassazione Penale, Sentenza n. 14587/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza per accordo del Tribunale di Urbino del 21/10/2025, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 29 cod. pen.: avendo i condannati ricevuto pene (complessive) pari o superiori a tre anni, avrebbe dovuto essere applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Pur riconoscendo che, dopo la modifica normativa collegata all'art. 444 c.p.p., la pena accessoria può rientrare nella disponibilità delle parti, il ricorrente ha rilevato che la sanzione non era stata oggetto dell'accordo e doveva dunque essere applicata ex lege.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, si debba fare riferimento alla misura della pena "base" stabilita in concreto per il reato più grave dopo le diminuzioni conseguenti alla scelta del rito e alle attenuanti generiche, e non alla pena complessiva risultante dall'aumento per la continuazione. Nel caso concreto la pena applicata in relazione al reato più grave, tenuto conto delle diminuzioni, è risultata pari a 2 anni e 8 mesi di reclusione, quindi inferiore al limite triennale previsto dall'art. 29; ne consegue che la pena accessoria non doveva essere applicata. Decisione: rigetto del ricorso. Sentenza emessa il 05/03/2026.
Norme richiamate
nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, il giudice è tenuto ad applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
La Corte interpreta che il parametro per l'applicazione della pena accessoria sia la pena in concreto riferita al reato più grave dopo le diminuzioni (per rito e per attenuanti), e non la pena complessiva aumentata per la continuazione
Rilevata la modificazione normativa che consente alle parti di disciplinare nell'accordo anche l'applicazione di pene accessorie; tuttavia, se l'accessorio non è stato concordato, si applicano le regole sostanziali (art.29) secondo i criteri interpretativi indicati dalla Corte
Indica il reato di riferimento (tra i contestati) usato per determinare la pena base per il reato più grave; la misura concreta rilevante ai fini delle accessorie è quella determinata per quel reato dopo le diminuzioni
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la diminuzione conseguente all'applicazione delle attenuanti generiche deve essere considerata nel calcolo della pena in concreto ai fini dell'eventuale applicazione delle pene accessorie
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 25, co. 1, lett. a), n. 1
Modifica normativa richiamata che ha inciso sulla disposizione dell'art. 444 c.p.p., consentendo alle parti di poter disporre anche sulle pene accessorie nell'accordo; rilevante per la valutazione della disponibilità delle parti sugli accessori
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 29 cod. pen. occorre considerare la pena determinata in concreto per il reato più grave dopo le diminuzioni applicate per il rito e per le attenuanti generiche, non la somma complessiva risultante dall'aumento per continuazione.
- Se la pena in concreto per il reato più grave è inferiore a tre anni, la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni non trova applicazione, anche se la pena complessiva (post-continuazione) supera i tre anni.
- La modifica normativa che consente alle parti di disciplinare le pene accessorie nell'accordo (art. 444 c.p.p.) non esime il giudice dal verificare i requisiti di legge per l'applicazione automatica delle accessorie quando esse non siano state oggetto dell'accordo.
- In presenza di più reati fra loro concatenati per continuazione, per valutare soglie soggettive e oggettive (come il limite triennale dell'art. 29) si deve isolare la pena in concreto riferibile al reato più grave e considerare le riduzioni decorrenti dal rito e dalle attenuanti.
- Per evitare l'applicazione indesiderata di pene accessorie in un patteggiamento, la difesa deve espressamente includere nel negoziato l'omissione o la disciplina delle pene accessorie nell'accordo; alternativamente, verificare che la pena in concreto per il reato più grave resti sotto le soglie legali rilevanti.
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