Ordinanza n. 539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07042/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione cautelare dell'atto impugnato in primo grado. La controversia riguarda la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, disposta per difetto del requisito dell'idoneità alloggiativa. L'appellante cautelare contestava, in sostanza, la legittimità dell'atto tutorio e chiedeva la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado, ma il testo non specifica ulteriori motivi di censura né deduce puntuali vizi di legittimità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti, non emergessero elementi tali da far ritenere privo di presupposti l'atto impugnato in primo grado. In particolare, non risultavano comprovati in capo all'appellante i requisiti minimi vincolati per l'ingresso nel territorio nazionale, poiché la revoca del nulla osta era stata disposta per il difetto del requisito necessario dell'idoneità alloggiativa. Le spese sono state dichiarate nulle, in ragione della mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la misura sospensiva non può essere concessa quando dagli atti non emergano elementi idonei a mettere in dubbio, allo stato della cognizione sommaria, i presupposti dell'atto impugnato.
- Quando l'ingresso nel territorio nazionale è subordinato a requisiti minimi vincolati, il difetto comprovato di uno di tali requisiti, quale l'idoneità alloggiativa, è sufficiente a sostenere in sede cautelare la revoca del nulla osta all'ingresso, salvo specifici elementi contrari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →