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Ordinanza

Ordinanza n. 539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07042/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione cautelare dell'atto impugnato in primo grado. La controversia riguarda la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, disposta per difetto del requisito dell'idoneità alloggiativa. L'appellante cautelare contestava, in sostanza, la legittimità dell'atto tutorio e chiedeva la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado, ma il testo non specifica ulteriori motivi di censura né deduce puntuali vizi di legittimità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti, non emergessero elementi tali da far ritenere privo di presupposti l'atto impugnato in primo grado. In particolare, non risultavano comprovati in capo all'appellante i requisiti minimi vincolati per l'ingresso nel territorio nazionale, poiché la revoca del nulla osta era stata disposta per il difetto del requisito necessario dell'idoneità alloggiativa. Le spese sono state dichiarate nulle, in ragione della mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la misura sospensiva non può essere concessa quando dagli atti non emergano elementi idonei a mettere in dubbio, allo stato della cognizione sommaria, i presupposti dell'atto impugnato.
  • Quando l'ingresso nel territorio nazionale è subordinato a requisiti minimi vincolati, il difetto comprovato di uno di tali requisiti, quale l'idoneità alloggiativa, è sufficiente a sostenere in sede cautelare la revoca del nulla osta all'ingresso, salvo specifici elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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