Cassazione Penale, Sentenza n. 42848/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva nell'ambito di procedura di estradizione promossa dagli Stati Uniti per reati di corruzione e frode (mandato di cattura del 25/02/2000). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 125 c.p.p. e degli artt. 274, comma 1, lett. b), e 275, comma 3-bis c.p.p., per mancata considerazione e motivazione circa elementi a suo favore: l'allontanamento dagli USA dovuto alle condizioni di salute del padre, la successiva procedura in Siria con assoluzione per i medesimi fatti (che avrebbe indotto a ritenersi già assolto), l'uso del passaporto siriano e numerosi viaggi nell'UE, nonché la disponibilità di una dimora offerta da un amico italiano e la possibile applicazione di braccialetto elettronico. Si censura dunque la mancata valutazione di tali elementi rispetto al pericolo di fuga e l'assenza di motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte suprema ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo esame. Ha ritenuto che la decisione impugnata si sia limitata ad enfatizzare la documentazione dell'autorità estera circa il pericolo di fuga (allontanamento dagli USA e permanenza in Stati senza accordo di estradizione) senza confrontarsi con le ragioni addotte dal ricorrente, e che la motivazione sia apodittica in quanto non esclude, né spiega l'irrilevanza, degli elementi difensivi rilevanti (domicilio offerto, braccialetto elettronico, assoluzione in Siria). Per queste ragioni è stata ravvisata una mancanza di motivazione tale da configurare violazione di legge e giustificare l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
Rilevanza, in materia estradizionale, della configurabilità del pericolo di fuga ai fini della determinazione dello status custodiae e della scelta della misura cautelare più adeguata; la valutazione deve essere adeguatamente motivata.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indicata dal ricorrente come norma rilevante nell'ambito dell'istruttoria estradizionale e delle garanzie procedurali; la Corte viene rimproverata per non aver valutato i fatti e le prove riferiti dal ricorrente alla luce di questa disposizione.
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente in relazione alle regole procedurali sull'estradizione e sulle misure cautelari; la censura è che la decisione non ha motivato l'esclusione degli elementi addotti ai sensi di tale disciplina.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma utilizzata per trattare il ricorso senza l'intervento delle parti (procedimento svolto senza parti presenti), misura di carattere eccezionale la cui operatività era stata prorogata.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la mancanza di motivazione o vizi radicali della motivazione rendono il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e costituiscono violazione di legge idonea a giustificare l'annullamento.
Massime di principio
- In materia di estradizione la valutazione del pericolo di fuga è centrale per la scelta della misura cautelare: il giudice deve esaminare e motivare espressamente gli elementi forniti dalla difesa.
- La semplice documentazione dell'autorità estera non esime il giudice nazionale dal confronto con le ragioni difensive addotte dall'interessato; è necessario valutare l'insieme delle circostanze, comprese eventuali assoluzioni o procedimenti esteri.
- La disponibilità di una dimora sul territorio e la proposta di misure alternative (ad es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) sono elementi rilevanti che il giudice deve considerare e motivare se ritiene di escluderne l'idoneità.
- Una motivazione apodittica o che non risponde ai punti centrali della difesa può essere qualificata come vizio decisorio grave e portare all'annullamento del provvedimento con rinvio.
- Quando il ricorrente afferma di essersi allontanato per ragioni giustificabili (es. condizioni di salute di familiari) o per aver ritenuto chiusa la vicenda a seguito di provvedimenti esteri, il giudice deve valutare l'effetto di tali fatti sulla percezione del rischio di fuga.
- L'omessa valutazione di elementi alternativi di garanzia processuale rende probabile il rimedio dell'annullamento e del rinvio per un nuovo esame motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →